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Modifica dell'ordinanza sugli alimenti per animali

Modifica dell'ordinanza sugli alimenti per animali

In data odierna il Consiglio federale ha concretizzato le disposizioni
della legge sull'ingegneria genetica relative agli alimenti per
animali. Con le modifiche dell'ordinanza sugli alimenti per animali si
è stabilita l'equivalenza con le disposizioni della Comunità europea.

Dal 1 marzo 2005 saranno assoggettati all'obbligo di caratterizzazione
tutti gli alimenti per animali e le materie prime che contengono una
percentuale di organismi geneticamente modificati autorizzati (OGM)
superiore allo 0.9 e per i quali può essere comprovato che sono stati
adottati provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni
indesiderate. Finora per le materie prime e gli alimenti composti
venivano applicati valori soglia pari rispettivamente al 3 e al 2 per
cento. In futuro per l'impiego di OGM in grado di moltiplicarsi, come
pure di prodotti fabbricati a partire da OGM, sarà obbligatoria una
documentazione dettagliata. Per gli OGM in grado di moltiplicarsi vige
altresì l'obbligo di separare i flussi delle merci. Inoltre sono
accettate le tracce di OGM non autorizzati che sono omologati o
tollerati nella Comunità europea, se i tenori riscontrati in un
prodotto sono inferiori allo 0.5 per cento.

Mediante l'adeguamento dell'ordinanza del dipartimento sugli alimenti
per animali il DFE ha contemporaneamente introdotto una tolleranza del
50 per cento per la quantificazione ufficiale della quota di OGM negli
alimenti per gli animali. La dichiarazione obbligatoria della
composizione percentuale degli alimenti composti per animali è stata
abrogata. In futuro, inoltre, sarà vietata la somministrazione di
canapa agli animali da reddito.

Link:
http://www.blw.admin.ch/news/01123/index.html?lang=it

Markus Hardegger, Ufficio federale dell'agricoltura, Divisione Mezzi di
produzione, tel. 031 324 98 51