Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

1a revisione LPP: procedura di consultazione sulle disposizioni d'ordinanza relative al "pacchetto fiscale"

Dipartimento federale
dell'interno

        Comunicato stampa

     Berna, 12 gennaio 2005

1a revisione LPP: procedura di consultazione sulle disposizioni d'ordinanza
relative al "pacchetto fiscale"

Il Consiglio federale avvia la consultazione sulle modifiche d'ordinanza
relative al terzo ed ultimo pacchetto della 1a revisione LPP. La
consultazione durerà fino al 15 marzo 2005. Le modifiche concernono la
concezione della previdenza professionale ed il riscatto e si ripercuotono
quindi anche sulle deduzioni fiscali possibili in virtù della previdenza
professionale. In gran parte gli adeguamenti fissano a livello d'ordinanza
la prassi attualmente applicata. Per la maggior parte degli assicurati non
vi saranno in pratica conseguenze rilevanti. L'ordinanza dà agli istituti di
previdenza il diritto di offrire diversi piani previdenziali ai loro
assicurati. Per contro, alcune disposizioni sono volte ad evitare che gli
assicurati privilegiati possano ottenere agevolazioni fiscali sproporzionate
grazie a piani di previdenza troppo generosi o collocando temporaneamente
fondi nel secondo pilastro per motivi puramente fiscali. A causa delle loro
ripercussioni sulle imposte, le nuove disposizioni d'ordinanza sono di
grande interesse anche per i Cantoni. La terza parte della 1a revisione LPP
entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.

Equilibrio tra flessibilità e arginamento delle agevolazioni fiscali
sproporzionate

Lo scopo dei principi introdotti nell'ordinanza sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) è di
precisare il quadro della previdenza professionale. Si tratta dei principi
di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione
previdenziale e del principio d'assicurazione, che finora erano in parte
disciplinati nel diritto fiscale. Con le modifiche d'ordinanza, il Consiglio
federale viene incontro alla richiesta di più flessibilità nella previdenza
professionale. Grazie ad esse gli istituti di previdenza in futuro avranno
la possibilità di offrire un massimo di tre piani di previdenza per ogni
gruppo di assicurati e di tener quindi maggiormente conto delle loro
esigenze e possibilità finanziarie. D'altro canto, l'ordinanza ha il compito
di distinguere la previdenza professionale, che beneficia di agevolazioni
fiscali, da previdenza e assicurazioni private. Fissando questa linea di
demarcazione si vuole evitare che gli assicurati privilegiati, mediante
piani di previdenza troppo generosi che comportano una sovrassicurazione ed
eccedono i limiti dello scopo di previdenza, ottengano agevolazioni fiscali
sproporzionate.

Il Parlamento non ha voluto fissare a livello di legge i principi
summenzionati, sviluppatisi col tempo nella dottrina e nella giurisprudenza,
ma ha incaricato il Consiglio federale d'introdurre le definizioni a livello
d'ordinanza.

L'ordinanza contiene inoltre due nuove disposizioni relative al riscatto in
casi speciali. Gli assicurati provenienti dall'estero che in precedenza non
erano mai stati assicurati in Svizzera, nei primi anni possono acquistare
anni di contribuzione soltanto entro certi limiti. Nel caso delle persone
residenti in Svizzera che non sono mai state affiliate al secondo pilastro,
ma che hanno costituito in compenso un pilastro 3a più consistente, all'atto
di calcolare la somma riscattabile nel secondo pilastro verrà dedotta una
parte dell'avere del pilastro 3a. Con queste disposizioni si vogliono
evitare casi clamorosi di "ottimizzazione fiscale" tramite il secondo
pilastro.

Nel contempo il Consiglio federale ha stabilito che i regolamenti degli
istituti di previdenza non devono permettere il prelievo anticipato della
prestazione di vecchiaia prima del compimento dei 60 anni. Si vuole così
rendere più restrittiva la prassi finora in parte seguita dalle autorità di
vigilanza LPP nell'ambito dell'esame e dell'approvazione dei regolamenti al
fine di ridurre al minimo gli incentivi al pensionamento anticipato.

La procedura di consultazione durerà dal 15 gennaio al 15 marzo 2005.
Affinché i Cantoni e gli istituti di previdenza possano prendere le misure
necessarie per poter applicare le nuove disposizioni da inizio 2006, è
previsto che il Consiglio federale approvi la versione definitiva prima
delle vacanze estive.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

Informazioni:                        tel. 079 230 52 39

                        Erika Schnyder, caposettore

                        Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati:                        Avamprogetto e rapporto esplicativo (d/f)

                        ed elenco dei destinatari della procedura di
consultazione

Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili sul sito Internet dell'
UFAS: www.ufas.admin.ch