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Revisione parziale dell'ordinanza sul personale federale e adeguamento del piano sociale


COMUNICATO STAMPA

Revisione parziale dell'ordinanza sul personale federale e adeguamento del
piano sociale

22 dic 2004 (DFF) L'ordinanza sul personale federale e il piano sociale per
l'Amministrazione federale sono stati adeguati. Le modifiche entrano in
vigore il 1° gennaio 2005.

L'ordinanza sul personale federale (OPers) è entrata in vigore il 1° gennaio
2002 contestualmente alla legge sul personale federale (LPers). Essa
disciplina i rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione federale.
La legge e l'ordinanza hanno abolito il diritto dei funzionari e posto fine
alla loro nomina per un periodo di quattro anni.

Le associazioni del personale sono state consultate e hanno accolto
favorevolmente le modifiche.

Ordinanza sul personale federale, articolo 52 a

L'articolo 52 a prevede che lo stipendio sia garantito per due anni in caso
di inquadramento della funzione in una classe inferiore di stipendio. Se
l'impiegato è inquadrato in una classe inferiore di stipendio dopo il
compimento del 55° anno di età, la garanzia dello stipendio si estende sino
al pensionamento. In entrambi i casi, non viene più versata alcuna indennità
di rincaro.

Ordinanza sul personale federale, articolo 79

In caso di disdetta da parte del Consiglio federale a causa della cessazione
di una collaborazione proficua i direttori degli Uffici ricevono quale
indennità uno stipendio annuale anziché sino a tre stipendi annuali come
sinora.

Ordinanza sul personale federale, articolo 116a (nuovo)

I quadri di grado più elevato che al 1° giugno 2003 (data di entrata in
vigore dei nuovi piani di previdenza di PUBLICA) hanno raggiunto il 55° anno
di età ricevono eventuali aumenti salariali sotto forma di un'indennità
speciale. Questa indennità è assicurata nel piano complementare (primato dei
contributi).

Piano sociale del febbraio 2002 per l'Amministrazione federale

Una nuova funzione è ritenuta ragionevole se è inquadrata al massimo in tre
classi di stipendio inferiori rispetto alla precedente e se la durata del
tragitto da porta a porta per recarsi al nuovo posto di lavoro con i
trasporti pubblici non eccede le due ore.

La garanzia dello stipendio in caso di riduzione del grado di occupazione è
ridotta da 2 anni a 9 mesi.

Informazioni per i giornalisti:
Thierry Borel, Ufficio federale del personale, tel. 031 322 62 11
Corinne Raschlé, Ufficio federale del personale, tel. 031 322 62 30

Dipartimento federale delle finanze DFF
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