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Adottata l'ordinanza sull'energia nucleare

COMUNICATO STAMPA

Adottata l'ordinanza sull'energia nucleare

Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sull'energia
nucleare (OENu). Essa attua le disposizioni della legge sull'energia
nucleare (LENu) e fissa, a livello legale, i principali requisiti di
sicurezza per le centrali nucleari. L'ordinanza sull'energia nucleare entra
in vigore il 1° febbraio 2005 unitamente alla LENu e alla nuova ordinanza
sull'applicazione delle garanzie.

Nel quadro della procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di
ordinanza sull'energia nucleare conclusasi nell'agosto 2004, sono stati
presentati 68 pareri. Nell'ordinanza adottata oggi, il Consiglio federale ha
tenuto conto di diversi punti critici, mantenendo tuttavia,
fondamentalmente, le disposizioni dell'avamprogetto iniziale. L'OENu entrerà
in vigore il 1° febbraio 2005, unitamente alla nuova LENu, approvata il 21
marzo 2003 dall'Assemblea federale. Una serie di nuove ordinanze di
attuazione della LENu (per es. riguardo ai requisiti per il personale delle
centrali nucleari) verrà presumibilmente posta in consultazione a metà del
2005.

Principali misure adottate dopo la consultazione

La disposizione relativa al riequipaggiamento delle attuali centrali
nucleari (art. 82 OENu) è stata completata con il rimando all'obbligo di
riequipaggiamento sancito nell'articolo 22 capoverso 2 lettera g LENu. In
base alla nuova OENu, le prescrizioni legali in materia di sicurezza si
applicano dunque per principio anche agli impianti nucleari esistenti.

I criteri per la messa fuori servizio temporanea e il riequipaggiamento
delle centrali nucleari (art. 44 OENu) sono stati completati con il criterio
dell'integrità del contenitore di sicurezza del reattore. È invece stato
eliminato il criterio relativo alla frequenza dei danneggiamenti del
nocciolo. Tenuto conto dell'evoluzione scientifica delle basi di calcolo, a
giudizio del Consiglio federale non è opportuno fissare un tale valore nell'OENu.
Conformemente alla prassi vigente, la Divisione principale per la sicurezza
degli impianti nucleari (DSN) continuerà tuttavia a sorvegliare la frequenza
dei danneggiamenti del nocciolo nel quadro delle sistematiche analisi di
sicurezza.

Secondo la LENu, gli impianti nucelari con un esiguo potenziale di rischio
(per es. i piccoli reattori destinati alla ricerca) non sono soggetti all'autorizzazione
di massima. Nell'avamprogetto in consultazione, la relativa disposizione d'ordinanza
era formulata in modo ambiguo. Dal nuovo testo dell'articolo 22 OENu risulta
ora chiaramente che la costruzione di reattori più grandi è in ogni caso
soggetta a un'autorizzazione di massima.

La richiesta di un migliore coordinamento con la pianificazione del
territorio, in particolare per quanto riguarda lo smaltimento delle scorie
radioattive, è tenuta in considerazione nel nuovo articolo 5 OENu "Piano
settoriale di depositi in strati geologici profondi". In questo Piano
settoriale verranno fissati in modo vincolante obiettivi e requisiti per i
depositi di scorie radioattive in strati geologici profondi.

Ordinanza sull'applicazione delle garanzie

L'ordinanza sull'applicazione delle garanzie, approvata il 18 agosto 2004
dal Consiglio federale, attua l'accordo stipulato tra la Svizzera e l'AEIA
nel 1978 e il protocollo aggiuntivo del 2000. Poiché la LENu costituisce la
base legale dell'ordinanza sull'applicazione delle garanzie, entrambi i
disposti entreranno in vigore congiuntamente il 1° febbraio 2005.

Berna, 10 dicembre 2004

DATEC Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti,
dell'Energia e delle Comunicazioni

Informazioni:

Klaus Riva, sostituto della responsabile Comunicazione UFE, tel. 031 322 56
75 / 079 763 86 11

Werner Bühlmann, capo della Divisione Diritto e sicurezza UFE, tel. 031 322
56 17

Peter Koch, Sezione Diritto UFE, tel. 031 322 56 36