Disciplina
della procedura
La legge e la corrispettiva ordinanza
esecutiva prevedono, per il lavoro segnaletico e di medicina legale con i
profili del DNA, la seguente procedura:
·
le
autorità di perseguimento penale - nella maggior parte dei casi quelle dei
Cantoni, ma anche quelle della Confederazione - inviano il materiale di DNA ad
uno dei laboratori riconosciuti per le analisi, affinché allestiscano un profilo
del DNA;
·
il
profilo del DNA è trasmesso all'Ufficio di coordinamento presso l'Istituto di
medicina legale dell'Università di Zurigo, che inserisce il profilo nella banca
dati;
·
se risulta che il profilo già esiste, se ne dà
comunicazione all'Ufficio federale di polizia a Berna (fedpol), dove per motivi
di sicurezza, separatamente dai profili, vengono registrati i dati sulle persone
o quelli sulle tracce cui appartiene il profilo;
·
fedpol trasmette all'autorità di perseguimento penale interessata la
comunicazione del risultato positivo, unitamente ai dati concernenti le persone
o le tracce.
Protezione dei dati attuata con
coerenza
Sia la legge sui profili del DNA
che l'ordinanza d'esecuzione racchiudono norme molto severe sulla protezione dei
dati. Vi sono indicazioni esplicite sulla registrazione nel sistema, sulla
durata di conservazione e sulla cancellazione, che disciplinano l'elaborazione
dei dati nel sistema d'informazione. Fedpol è tenuto a cancellare d'ufficio un
profilo, non appena l'autorità cantonale competente gli comunica che la persona
implicata è stata scagionata o assolta, oppure è deceduta. La legge stabilisce
inoltre che, in caso di sospensione condizionale della pena, un profilo deve
essere cancellato cinque anni dopo la fine del periodo di prova. Al più tardi,
trent'anni dopo la sua registrazione nel sistema d'informazione, il profilo va
obbligatoriamente cancellato. Tuttavia per le persone che sono state condannate
a una pena detentiva, il profilo è cancellato solo dopo venti anni dalla
scarcerazione.
In caso di prelievo di uno
striscio della mucosa orale nell'ambito delle indagini, la polizia deve
comunicare alla persona implicata che verrà allestito un profilo del DNA, il
quale sarà registrato nella banca dati. Inoltre, ognuno ha il diritto di
chiedere a fedpol se a suo nome è stato registrato un
profilo.
Richiesta grande professionalità
da parte dei laboratori di analisi
I profili di DNA sono mezzi di
prova processuali. Le disposizioni federali fissano pertanto presupposti di
prestazione e di qualità assai elevati in merito ai laboratori di analisi.
Infatti, solo i laboratori riconosciuti dal Dipartimento federale di giustizia e
polizia possono effettuare le analisi di DNA a scopo forense. La legge
stabilisce le condizioni necessarie al riconoscimento. Possono richiedere il
riconoscimento i laboratori finanziati da enti pubblici, in particolare gli
istituti di medicina legale, ma anche laboratori privati.
L'analisi forense del DNA
Bisogna distinguere l'analisi
forense del DNA, ossia l'analisi del DNA nell'ambito del perseguimento penale,
dall'analisi del DNA a scopo medico, che in futuro sarà regolata dalla nuova
legge federale sugli esami genetici sugli esseri umani, adottata dalle Camere
federali l'8 ottobre 2004.
Per identificare l'autore di un
reato nell'ambito del perseguimento penale è sufficiente l'analisi delle
cosiddette sequenze non codificanti del DNA: il profilo di DNA è allestito a
partire dalle stesse. Queste sequenze non codificanti, o „mute“, non contengono
informazioni sui fattori ereditari e nemmeno sul colore degli occhi, dei capelli
o della pelle. Per escludere ogni possibile abuso, la legge che entrerà in
vigore limita imperativamente l'analisi forense del DNA alle sequenze non
codificanti.
Il materiale di DNA di una persona
può essere prelevato, nell'ambito del trattamento segnaletico sotto forma di
striscio della mucosa orale - di regola il prelievo avviene contemporaneamente
al rilievo delle impronte digitali - oppure può provenire da tracce di materiale
biologico ritrovato sul luogo del reato (per esempio sull'arma oppure sull'auto
utilizzata per la fuga).
Le cifre dimostrano in maniera
impressionante l'utilità dell'analisi forense di DNA: dal suo avvio nel luglio
2000 a fine ottobre 2004 nella banca dati sono stati registrati circa 6 400
risultati positivi (hits), fra tracce e persone.
Per altre
informazioni:
Guido Balmer, Ufficio stampa
fedpol, tel. 031 324 13
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