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Il Consiglio federale approva il messaggio concernente la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori


COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio federale approva il messaggio concernente la legge federale
sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori

17 nov 2004 (DFF) La prassi fiscale attuata finora nell'ambito delle
partecipazioni dei collaboratori sarà presto modificata. Il Consiglio
federale prevede l'imposizione dei vantaggi valutabili in denaro
provenienti da opzioni dei collaboratori non quotate in borsa o bloccate
soltanto al momento del loro esercizio. Per contro, per le altre
partecipazioni dei collaboratori (le azioni dei collaboratori
liberamente disponibili e quelle bloccate nonché le opzioni dei
collaboratori liberamente disponibili) l'imposizione è mantenuta al
momento dell'acquisizione. Le regolamentazioni adottate risultano
attrattive sotto il profilo fiscale in particolare per due ragioni: da
un lato, poiché il valore venale delle azioni dei collaboratori bloccate
è ridotto del sei per cento annuo per un massimo di dieci anni e,
dall'altro, poiché i vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle
opzioni dei collaboratori sono ridotti del dieci per cento per anno di
attesa, ma al massimo del 50 per cento. Queste due riduzioni della base
di calcolo non riguardano soltanto l'imposta federale diretta, ma
dovranno essere riprese anche nella legge sull'armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Il Consiglio federale ha
adottato in data odierna il pertinente disegno di legge e il relativo
messaggio all'attenzione del Parlamento.

Le partecipazioni dei collaboratori in quanto componenti del salario
hanno assunto un'importanza sempre maggiore. Il disegno di legge ha lo
scopo di fissare chiare basi giuridiche per l'imposizione dei vantaggi
valutabili in denaro risultanti da tali partecipazioni. I vantaggi
valutabili in denaro corrispondono al valore venale delle partecipazioni
dei collaboratori diminuito, se del caso, del prezzo di acquisto. A
dipendenza del genere di partecipazione dei collaboratori il momento
dell'imposizione varia:

Azioni dei collaboratori

Sia le azioni dei collaboratori liberamente disponibili sia quelle
bloccate sono imposte al momento dell'acquisizione. Data
l'indisponibilità delle azioni dei collaboratori bloccate, il loro
valore venale è ridotto del sei per cento annuo, ma al massimo per dieci
anni. Questa importante riduzione della base di calcolo non sarà
applicabile soltanto all'imposta federale diretta, ma anche alle imposte
cantonali attraverso la legge sull'armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni.

Opzioni dei collaboratori

Per le opzioni dei collaboratori quotate in borsa, che sono liberamente
disponibili o esercitabili, i vantaggi valutabili in denaro sono
imponibili al momento dell'acquisizione. Le opzioni non quotate in borsa
o bloccate saranno invece d'ora in poi imponibili al momento del loro
esercizio. In tal modo, il valore di queste opzioni non dovrà più essere
calcolato secondo formule complicate di matematica finanziaria. Ai fini
del calcolo dell'imposta, il vantaggio valutabile in denaro conseguito
al momento dell'esercizio dell'opzione sarà ridotto del dieci per cento
per ogni anno di attesa ma al massimo del 50 per cento. Questa normativa
non concerne solo l'imposta federale diretta, ma anche quella cantonale
attraverso la legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni.

Estensione dell'imposizione alla fonte

Il titolare delle opzioni dei collaboratori non quotate in borsa o
bloccate può essere domiciliato o esercitare un'attività lucrativa in
qualsiasi Paese durante il periodo che intercorre tra l'assegnazione e
l'esercizio delle opzioni. Se durante il suddetto periodo il
beneficiario è stato domiciliato in Svizzera, il nostro Paese ha il
diritto di imporre proporzionalmente il vantaggio valutabile in denaro.
Se al momento dell'esercizio il beneficiario vive all'estero, la società
svizzera deve versare una quota proporzionale dell'imposta (la
cosiddetta imposta alla fonte). In linea con le raccomandazioni
dell'OCSE, tale quota corrisponde alla durata dell'attività esercitata
in Svizzera dal collaboratore rispetto all'intero periodo intercorso tra
l'assegnazione dell'opzione e la nascita del diritto all'esercizio. Per
l'imposta federale diretta, le società devono versare un'imposta alla
fonte dell'11,5 per cento. L'autonomia tariffaria consente ai Cantoni di
stabilire liberamente l'aliquota dell'imposta alla fonte estesa. Con
l'introduzione del diritto d'imposizione proporzionale, la Svizzera
rinuncia alla sua insoddisfacente prassi attuale che consiste
nell'imporre completamente o nel non imporre affatto le opzioni.

Ripercussioni sulla piazza svizzera a livello finanziario e di attrattiva

Le norme previste sono volte al promovimento dell'attrattiva della
piazza svizzera. In particolare quella riguardante l'esenzione del 50
per cento del vantaggio valutabile in denaro al momento dell'esercizio
delle opzioni dei collaboratori non quotate in borsa o bloccate. In tal
modo, i collaboratori non saranno più tenuti a pagare le imposte sui
vantaggi valutabili in denaro che non hanno potuto realizzare a causa di
un successivo crollo del corso delle azioni. Inoltre, il disegno di
legge pone sullo stesso piano le società di recente costituzione - le
cosiddette società start-up - e le società già affermate. Il personale
delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni verrà sgravato dai
lavori di valutazione e di analisi dei piani di partecipazione dei
collaboratori. Proprio in questi tempi in cui le decisioni
imprenditoriali devono essere prese rapidamente, anche le autorità
possono fornire un contributo all'attrattiva della piazza svizzera
fornendo con celerità le informazioni giuridicamente vincolanti. Visto
che non esistono rilevamenti statistici in merito a questo progetto, le
ripercussioni finanziarie non sono prevedibili.

Informazioni per i giornalisti:
Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 322 74 07

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
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