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Ordinanza sull'abbandono anticipato del contingentamento lattiero

Ordinanza sull'abbandono anticipato del contingentamento lattiero

In data odierna il Consiglio federale ha deciso la modifica di 13
ordinanze in materia agricola in vista della concretizzazione della
Politica agricola 07 e dell'attuazione dei tagli al preventivo. La
principale novità riguarda la regolamentazione dell'abbandono
anticipato del contingentamento lattiero.

L'anno scorso il Parlamento ha deciso di smantellare il
contingentamento lattiero. Tale decisione è la conseguenza logica di
una politica lattiera incentrata sul mercato. Laddove possibile occorre
ridurre le distorsioni della produzione e dello smercio. Con
l'ordinanza sull'abbandono anticipato del contingentamento lattiero
(OACL) vengono create le disposizioni d'esecuzione per l'abbandono
anticipato, ovvero per il periodo di transizione tra il 1 maggio 2006 e
la soppressione totale del contingentamento lattiero il 30 aprile 2009.
In questo triennio coesisteranno due sistemi diversi di provvedimenti
tesi ad orientare la produzione. Grazie alle disposizioni transitorie i
produttori lattieri che opteranno per l'abbandono anticipato
beneficeranno di costi alla produzione più bassi e di un maggior
margine imprenditoriale. Durante i tre anni in questione, tuttavia,
saranno soggetti ad alcune restrizioni onde evitare un aumento
incontrollato dei quantitativi di latte. Possono abbandonare il
contingentamento lattiero i produttori membri di un'organizzazione di
categoria, di un'organizzazione di produttori o di un'organizzazione
produttori-valorizzatori. Dal canto loro, le organizzazioni devono
adempiere le esigenze poste dall'ordinanza. Le restrizioni sono state
fissate cosicché l'abbandono anticipato rappresenti una vera e propria
opportunità per tutti questi tipi di organizzazione. Tuttavia ciascun
produttore lattiero sceglie liberamente se abbandonare il
contingentamento lattiero; nessuno può esservi costretto.

Con la modifica dell'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL),
inoltre, il Consiglio federale ha ridotto da 19 a 18 centesimi al
chilogrammo il supplemento per il latte trasformato in formaggio al 1
maggio 2005. Con effetto alla stessa data, il DFE ha adeguato gli aiuti
per i latticini al credito per il 2005, comprese le riduzioni previste
dal programma di sgravio 03.

Il Consiglio federale ha altresì ridotto di 3 franchi al quintale i
prezzi soglia per i cereali da foraggio e di 1 franco al quintale
quelli per gli alimenti proteici per animali, con effetto al 1 luglio
2005. I prezzi soglia sono determinanti per fissare i dazi. L'aliquota
di dazio applicata ai cereali panificabili importati nel quadro del
contingente doganale viene ridotta di 3 franchi al quintale. Tale
riduzione comporta un ribasso dei prezzi dei cereali panificabili e da
foraggio, nonché dei prezzi di farina e alimenti per animali. In tal
modo viene migliorata la competitività della produzione animale ed
inoltre le panetterie possono beneficiare di prezzi più vantaggiosi
delle materie prime. Sono da attendersi altre riduzioni di prezzo. Le
richieste in merito ad una compensazione mediante i pagamenti diretti
sono esaminate in relazione all'introduzione di un premio per vacca
lattiera che non incide sui costi.

La nuova ordinanza sui contributi ai costi per l'eliminazione dei
rifiuti di origine animale entrerà in vigore il 1 gennaio 2005. I
detentori di animali, in futuro, riceveranno un contributo di 25
franchi per animale per ogni nascita o macellazione registrata nella
banca dati sul traffico di animali (BDTA). Per gli ovini, i caprini ed
i suini un contributo di 4.50 franchi verrà versato al macello.

http://www.blw.admin.ch/news/01060/index.html?lang=it

Ufficio federale dell'agricoltura,
 Divisione principale Produzione e affari internazionali,
 Jacques Chavaz,
 Direttore supplente,
 031 322 25 02