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Nuovo diritto sui prodotti chimici: il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore della prima ordinanza

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'AMBIENTE, DEI TRASPORTI, DELL'ENERGIA E DELLE
COMUNICAZONI

COMUNICATO STAMPA
10.11.04

Nuovo diritto sui prodotti chimici: il Consiglio federale stabilisce l'
entrata in vigore della prima ordinanza

L'ordinanza PIC entrerà in vigore il 1° gennaio 2005: è quanto ha stabilito
il Consiglio federale. In futuro, le ditte svizzere potranno esportare
determinati prodotti chimici pericolosi soltanto se il Paese importatore
avrà dato il suo assenso preliminare. Diventa così esecutiva la prima di un
pacchetto di sei ordinanze. Allo stesso tempo, il Consiglio federale ha
approvato la pubblicazione del rapporto relativo alla consultazione sul
pacchetto di ordinanze.

I prodotti chimici pericolosi, in particolare i prodotti fitosanitari e
antiparassitari, possono creare notevoli problemi in campo ambientale e
sanitario ai Paesi privi delle necessarie conoscenze specifiche. La
Convenzione di Rotterdam o Convenzione PIC (vedi riquadro 2) regola il
commercio internazionale dei prodotti chimici più pericolosi, i cosiddetti
prodotti PIC. Decretando l'entrata in vigore dell'ordinanza PIC, il
Consiglio federale applica le prescrizioni di tale accordo.

In termini concreti, in base a quest'ordinanza gli esportatori svizzeri non
sono più autorizzati a esportare sostanze PIC senza l'accordo del Paese
importatore. Essi devono notificare al Paese destinatario, tramite l'Ufficio
federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, i prodotti
fitosanitari o chimici vietati o soggetti a severe restrizioni in Svizzera.
Inoltre, gli esportatori devono fornire informazioni circa i rischi inerenti
ai prodotti interessati e comunicare una volta l'anno all'UFAFP il tipo, la
quantità e il Paese importatore delle sostanze PIC esportate. Gli uffici
doganali controllano il rispetto dell'ordinanza alla frontiera. Gli
importatori sono tenuti a loro volta a rispettare le decisioni in materia d'
importazione adottate dalla Svizzera.

L'entrata in vigore dell'ordinanza PIC comporta pochi oneri supplementari
per le ditte esportatrici ed importatrici di prodotti chimici o
fitosanitari: la maggior parte delle aziende affiliate alla Società Svizzera
dell'Industria Chimica (SGCI Chemie Pharma Schweiz) applica già di sua
iniziativa la Convenzione PIC.

L'attuazione in Svizzera della Convenzione PIC contribuisce ad informare i
Paesi in via di sviluppo sui rischi inerenti alle sostanze PIC tuttora sul
mercato, ma la cui utilizzazione in Svizzera è vietata o severamente
limitata. Tali Paesi possono quindi decidere in base alle informazioni
ottenute se e a quali condizioni autorizzare l'importazione. In tal modo si
potrà prevenire anche la formazione di cosiddetti depositi di pesticidi
obsoleti ("obsolete pesticide stocks").

È la prima di sei ordinanze sui  prodotti chimici ad entrare in vigore

Con l'ordinanza PIC entra in vigore la prima di un pacchetto di sei
ordinanze relative al nuovo diritto sui prodotti chimici. L'apposita
consultazione, estesa per l'occasione anche all'ordinanza sui prodotti
fitosanitari, era stata avviata lo scorso dicembre e si era conclusa a fine
marzo (vedi riquadro 1). Il Consiglio federale ha approvato la pubblicazione
dei risultati di tale procedura (http://www.parchem.ch). Complessivamente,
oltre 170 interpellati si sono espressi in merito a quest'ampio progetto. La
maggioranza lo ha ritenuto equilibrato e conforme agli obiettivi fissati.
Tutto sommato, il risultato della consultazione può essere ritenuto
positivo. La tempestiva attuazione di tutte le ordinanze è stata chiesta
soprattutto dagli ambienti economici. Le altre cinque ordinanze entreranno
in vigore probabilmente verso la metà del 2005.

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      DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA

      DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'AMBIENTE, DEI TRASPORTI, DELL'ENERGIA E
DELLE COMUNICAZONI

Informazioni:

Georg Karlaganis, UFAFP, capo della divisione Sostanze, suolo,
biotecnologia, 079 425 99 62

Bettina Hitzfeld, UFAFP, divisione Sostanze, suolo, biotecnologia, 031 32
31768

Eva Reinhard, Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, capo della
divisione Chimica e tecnologia, responsabile del progetto concernente l'
esecuzione del diritto sui prodotti chimici (PARCHEM), 031 322 95 05.

Allegati:

Ordinanza PIC (OPIChim)

Rapporto relativo alla consultazione sul pacchetto di ordinanze.

www.parchem.ch

Riquadro 1: Pacchetto di ordinanze concernenti il nuovo diritto sui prodotti
chimici

Il pacchetto di ordinanze contiene le disposizioni esecutive relative al
nuovo diritto sui prodotti chimici e alla legge sulla protezione dell'
ambiente. Le disposizioni integrali comprendono gli aspetti concernenti la
protezione dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente. I progetti di
ordinanza sono stati elaborati congiuntamente dal Dipartimento federale dell
'interno (DFI), dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell
'energia e delle comunicazioni (DATEC) e dal Dipartimento federale dell'
economia (DFE).
Le ordinanze hanno lo scopo di armonizzare il diritto svizzero con quello
dell'Ue, preservando il livello di protezione per l'uomo e l'ambiente. Le
prescrizioni vigenti sono adeguate all'evoluzione tecnica e gli ostacoli nei
confronti dei partner commerciali più importanti vengono eliminati.

Riquadro 2: La Convenzione di Rotterdam

La Convenzione di Rotterdam (Convenzione PIC) regola l'importazione e
l'esportazione dei prodotti chimici più pericolosi, al fine di limitare al
livello mondiale i rischi che tali prodotti comportano per l'ambiente e la
salute. L'accordo, vincolante dal punto di vista del diritto internazionale,
è entrato in vigore il 24 febbraio 2004. Esso protegge in particolare gli
utenti dei settori dell'agricoltura e dell'industria come pure i consumatori
nei Paesi in via di sviluppo e limita i pericoli per l'ambiente.

La Svizzera ha ratificato la Convenzione nel gennaio 2002. Al momento
attuale, la Convenzione è stata ratificata da 77 Parti contraenti. La prima
Conferenza delle Parti si è svolta a Ginevra dal 20 al 24 settembre 2004. In
tale occasione, Ginevra e Roma sono state scelte quali sedi congiunte del
Segretariato permanente.

La Convenzione PIC impegna le Parti contraenti ad informarsi reciprocamente
circa nuovi divieti o severe restrizioni introdotti nei rispettivi Paesi, a
informare il destinatario delle restrizioni cui sono soggette nel proprio
Paese le sostanze chimiche esportate e a notificare l'esportazione di tali
prodotti al Paese destinatario. Inoltre, le Parti sono tenute a decidere se
e a quali condizioni l'importazione di determinati prodotti chimici elencati
nell'ordinanza (le cosiddette sostanze PIC) deve essere autorizzata o
vietata (decisione d'importazione). Questa procedura è denominata assenso
preliminare in conoscenza di causa (in inglese: "prior informed consent",
PIC). Non sono ammesse forniture di sostanze PIC contro il volere del Paese
importatore.

Nella lista delle sostanze PIC figurano per ora 41 sostanze (30 prodotti
fitosanitari e 11 prodotti chimici). L'elenco comprende, ad esempio, il
binapacril, il DDT, la dieldrina, il lindano, i composti del mercurio, il
parathion, il toxafene, diverse forme di amianto, i bifenili policlorurati e
polibromurati e i composti organici del piombo.