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Berna, 10.11.2004. Il Consiglio federale ha fissato l'aliquota di base della tassa per i casinò svizzeri. L'attuale aliquota di base resta invariata per la maggioranza delle case da gioco. Il Consiglio federale concede riduzioni limitate a singole aziende che, in ragione di particolari condizioni quadro, non hanno ancora potuto conseguire un rendimento adeguato.

L'articolo 41 capoverso 4 della legge sulle case da gioco (LCG) conferisce al Consiglio federale la competenza di fissare l'aliquota della tassa durante i primi quattro anni d'esercizio, tenendo conto delle condizioni quadro economiche delle singole case da gioco.

Nell'ambito di una valutazione complessiva, il Consiglio federale ha deciso di mantenere in linea di principio l'aliquota di base del 40 percento del prodotto lordo dei giochi (PLG) per il 2004. Ha concesso riduzioni solo in casi specifici. Il Consiglio federale ha fissato al 20 percento del PLG l'aliquota della tassa per i piccoli casinò turistici di montagna (Davos e St. Moritz) e al 35 percento del PLG quella per quattro altri casinò (Courrendlin, Granges-Paccot, Interlaken e Sciaffusa). A causa di condizioni quadro difficili, questi casinò non hanno ancora potuto conseguire un rendimento adeguato. Questa riduzione è perciò necessaria.

 

La decisione del Consiglio federale tiene conto in particolare della situazione economica iniziale e delle condizioni generali d'esercizio delle case da gioco. Entrambe sono meno favorevoli per i casinò B, in particolare i più piccoli casinò di montagna, che per i grandi casinò A. Resta invece immutata (al 40 percento del PLG) l'aliquota di base applicabile ai casinò A e ai sei casinò B restanti.

 

Altre informazioni:

Jean-Marie Jordan, Direttore della Segreteria CFCG, tel. 031 323 12 05