L'articolo 41 capoverso 4 della
legge sulle case da gioco (LCG) conferisce al Consiglio federale la competenza
di fissare l'aliquota della tassa durante i primi quattro anni d'esercizio,
tenendo conto delle condizioni quadro economiche delle singole case da
gioco.
Nell'ambito
di una valutazione complessiva, il Consiglio federale ha deciso di mantenere in
linea di principio l'aliquota di base del 40 percento del prodotto lordo dei
giochi (PLG) per il 2004. Ha concesso riduzioni solo in casi specifici. Il
Consiglio federale ha fissato al 20 percento del PLG l'aliquota
della tassa per i piccoli casinò turistici di montagna (Davos e St. Moritz) e al 35 percento del PLG
quella per quattro altri casinò (Courrendlin, Granges-Paccot, Interlaken e
Sciaffusa). A causa di condizioni quadro difficili, questi casinò non hanno
ancora potuto conseguire un rendimento adeguato. Questa riduzione è perciò
necessaria.
La decisione del Consiglio
federale tiene conto in particolare della situazione economica iniziale e delle
condizioni generali d'esercizio delle case da gioco. Entrambe sono meno
favorevoli per i casinò B, in particolare i più piccoli casinò di montagna, che
per i grandi casinò A. Resta invece immutata (al 40 percento del PLG) l'aliquota
di base applicabile ai casinò A e ai sei casinò B
restanti.
Altre
informazioni:
Jean-Marie
Jordan, Direttore della
Segreteria CFCG, tel. 031 323 12
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