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In futuro dovrà essere dichiarata la provenienza dell'energia elettrica

COMUNICATO STAMPA

In futuro dovrà essere dichiarata la provenienza dell'energia elettrica

Il Consiglio federale ha approvato oggi la modifica dell'ordinanza sull'
energia (OEn). Dal 2006 saranno fornite ai consumatori, sulla fattura dell'
energia elettrica, informazioni trasparenti sul modo di produzione e sulla
provenienza dell'elettricità da essi acquistata. La nuova OEn contiene
inoltre disposizioni per una distribuzione più equa dei costi aggiuntivi
derivanti dall'immissione in rete di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili. Grazie all'introduzione di nuove classi di efficienza
energetica, chi acquista un frigorifero potrà individuare immediatamente,
attraverso l'"etichettaEnergia", gli apparecchi più efficienti. La revisione
dell'ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2005.

Da giugno a agosto 2004 si è svolta la procedura di consultazione in merito
alla revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998. Nella
sua seduta odierna, il Consiglio federale ha approvato, nella loro sostanza,
le disposizioni contenute nel progetto messo in consultazione. La revisione
dell'ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2005.

Etichettatura dell'elettricità

Lo scopo primario dell'etichettatura dell'elettricità è di proteggere e
informare in modo trasparente i consumatori. A partire dal 2006, sulla loro
fattura dell'energia elettrica, essi avranno a disposizione, oltre ai dati
sul consumo e sui costi, anche informazioni sul modo di produzione dell'
elettricità (forza idrica, energia eolica, solare, nucleare ecc.). I
consumatori disporranno così di un importante strumento decisionale per la
scelta di un determinato prodotto energetico. Nel futuro mercato aperto,
come quello previsto dal progetto di legge federale sull'approvvigionamento
elettrico, la libertà di scelta e la trasparenza dell'informazione avranno
un'importanza fondamentale. Fino a quel momento, l'etichettatura dell'
elettricità permetterà di sostenere gli sforzi compiuti dalle aziende
elettriche innovative per promuovere i prodotti basati sull'energia
elettrica "verde". Per gli Stati membri dell'UE, l'obbligo di etichettatura
dell'energia elettrica è in vigore dal 1° luglio 2004.

Alcuni dei partecipanti alla consultazione avevano chiesto di far slittare l
'introduzione dell'etichettatura dell'elettricità fino a che non fosse stata
regolamentata per legge l'apertura del mercato. Nell'interesse della
trasparenza, tuttavia, il Consiglio federale intende introdurre tale
etichettatura già ora. Nel 2005 saranno avviate le rilevazioni, in modo da
poter presentare ai consumatori, a partire dal 2006, la dichiarazione sul
modo di produzione dell'elettricità. Con la revisione dell'OEn saranno
ufficializzate in Svizzera anche le attestazioni di provenienza dell'
elettricità prodotta da fonti rinnovabili, di particolare importanza
soprattutto per la commercializzazione dell'energia idroelettrica svizzera
sul mercato internazionale.

Metodo di calcolo per il mix di energia elettrica

Il metodo di calcolo del sistema europeo e la soluzione svizzera definita
nella revisione della OEn si basano sull'energia elettrica fornita
complessivamente ai clienti finali ("insieme dei fornitori"). Secondo questo
metodo, per esempio, la quota di energia idroelettrica venduta all'estero
deve essere detratta dalla dichiarazione del modo di produzione dell'
elettricità presentata ai consumatori.

Finanziamento dei costi supplementari dovuti all'immissione in rete di
energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili

L'articolo 7 della legge sull'energia obbliga le aziende incaricate
dell'approvvigionamento pubblico in energia ad accettare l'energia prodotta
a partire da fonti rinnovabili da produttori indipendenti. Le aziende
elettriche devono assumersi i costi supplementari derivanti dalla differenza
fra la rimunerazione garantita, che è mediamente di 15 centesimi al
chilowattora, e il prezzo di riferimento di mercato. La revisione dell'
ordinanza sull'energia crea un nuovo meccanismo per il finanziamento di
questi costi supplementari. Già oggi i consumatori finali svizzeri devono
sostenere tali costi, il cui ordine di grandezza è di circa 0,05 centesimi
al chilowattora. Finora questi oneri ricadevano in gran parte sulle aziende
elettriche e sui consumatori delle regioni con una quota di immissione in
rete da parte di piccoli produttori indipendenti (soprattutto da piccole
centrali idroelettriche) superiore alla media. Il nuovo meccanismo di
finanziamento è basato sul principio della solidarietà, in quanto prevede la
ripartizione uniforme fra tutti i consumatori finali di questi costi
supplementari.

Nuove classi di efficienza energetica per i frigoriferi e i congelatori
domestici

Dal 1° gennaio 2002 il consumo di energia di diverse categorie di
elettrodomestici deve essere dichiarato. Le prescrizioni in merito alla
cosiddetta "etichettaEnergia" sono state emanate nel quadro del programma
SvizzeraEnergia, in armonia con quanto disposto a livello di UE. Nel luglio
2003 l'UE ha adeguato al progresso tecnico le sue prescrizioni relative a
questo ambito. Con la modifica dell'allegato 1.2 dell'ordinanza sull'
energia, il diritto svizzero viene riallineato a quello europeo.

La maggior parte dei frigoriferi e dei congelatori domestici rientra già
oggi nella classe di efficienza A. Grazie all'introduzione delle due nuove
classi di efficienza energetica A+ e A++ sarà nuovamente possibile
individuare gli apparecchi veramente migliori. Anche il calcolo del consumo
normalizzato degli apparecchi refrigeranti sarà adeguato.

Berna, 10 novembre 2004

DATEC Dipartimento federale dell'Ambiente,
dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni

Informazioni:

Marianne Zünd, Responsabile Comunicazione UFE, tel. 031 322 56 75 / 079 763
86 11

Martin Renggli, Capo Divisione economia e politica energetica, tel. 031 322
56 33