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Comunicato stampa

Verifica dell’efficacia delle misure della Confederazione

Oggi l’attività dello Stato non è più legittimata unicamente dall’adempimento conforme dei compiti legislativi e costituzionali, bensì e soprattutto dalla soluzione efficace, pertinente e sostenibile apportata alle sfide e ai problemi pubblici. Il Consiglio federale ha quindi deciso diverse misure volte a migliorare la verifica dell’efficacia delle attività della Confederazione.  Intende così rafforzare l’efficienza in seno all’Amministrazione federale, accrescere la trasparenza delle relative verifiche e migliorarne la qualità come pure tenere maggiormente conto del rendimento.

Considerata la crescente complessità dei compiti della Confederazione, occorrono maggiori informazioni sulla maniera in cui sono attuate le misure della Confederazione, su come reagiscono gli interessati, sull’eventuale insorgenza di effetti collaterali - e quali, sul grado di raggiungimento degli obiettivi politici mediante le misure esistenti. Queste considerazioni hanno motivato il Parlamento a includere nella Costituzione federale l’articolo 170, che prescrive, appunto, la verifica dell’efficacia dei provvedimenti della Confederazione. In seguito, la Conferenza dei segretari generali ha istituito un gruppo di contatto interdipartimentale „Verifica dell’efficacia“ (IDEKOWI), che ha sottoposto al Consiglio federale una serie di raccomandazioni nell’ambito di un rapporto sull’attuazione dell’articolo 170 della Costituzione federale. Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto e ha deciso diverse misure:

* come finora, la principale responsabilità della verifica dell’efficacia incombe agli uffici; essi devono cioè sviluppare, pianificare ed elaborare le verifiche, mettere a disposizione le risorse necessarie e allestire il rapporto sui risultati;

* ai dipartimenti tocca un ruolo più attivo che in passato: devono provvedere a che gli uffici siano all’altezza delle esigenze della verifica dell’efficacia e fornire loro le direttive del caso. Devono inoltre controllare la pianificazione e le strategie degli uffici. Sono altresì incaricati di presentare con maggiore frequenza i risultati delle verifiche di particolare rilevanza per le decisioni del Consiglio federale mediante proposte o documenti interlocutori;

* nell’ambito del programma di legislatura o del programma annuale, il Consiglio federale deve determinare un maggior numero di temi essenziali e decidere i progetti di verifica interdipartimentali. I risultati delle verifiche devono fungere da basi delle sue decisioni;

* la Cancelleria federale deve vegliare a una maggiore integrazione delle verifiche di efficacia e dei loro risultati nel processo di pianificazione (programma di legislatura, obiettivi annuali del Consiglio federale). Inoltre, in collaborazione con la Conferenza dei segretari generali, deve assicurare il coordinamento con il Parlamento e con il Controllo federale delle finanze;

* l’Ufficio federale di giustizia deve appoggiare l’inserimento della dimensione di efficacia nella legislazione e nell’adeguamento degli atti legislativi e assistere gli altri servizi;

* l’Amministrazione federale delle finanze e il seco devono provvedere a che si tenga maggiormente conto del criterio del rendimento delle misure della Confederazione;

* l’Ufficio federale del personale deve offrire corsi di formazione sugli strumenti della verifica dell’efficacia;

* l’Ufficio federale dell'educazione e della scienza deve semplificare e migliorare la base di dati ARAMIS e allestire una base di dati per le valutazioni. 

Diverse proposte del gruppo di lavoro non sono state riprese dal Consiglio federale. In merito alla garanzia di qualità delle verifiche di efficacia (per es. il significato degli standard di qualità dell’Associazione svizzera di valutazione, SEVAL, per la Confederazione) il Consiglio federale ha incaricato, in un primo tempo, la Conferenza dei segretari generali di maggiori chiarimenti. Ha inoltre respinto l’istituzione di un nuovo gruppo di coordinamento interdipartimentale „Verifica dell’efficacia“, attribuendo i compiti corrispondenti alla Conferenza dei segretari generali. Infine, per il momento, ha rinunciato a modifiche di legge (art. 5 LOGA).

I miglioramenti previsti devono contribuire anche a una migliore informazione dei media e dell’opinione pubblica sugli effetti delle leggi, delle ordinanze e delle misure della Confederazione.

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA

Informazione e comunicazione

03.11.2004

Per ulteriori informazioni:

Werner Bussmann, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 47 98

André Nietlisbach, Cancelleria federale, tel. 031 322 38 90