Verifica dell’efficacia delle misure della
Confederazione
Oggi l’attività dello Stato
non è più legittimata unicamente dall’adempimento conforme dei compiti
legislativi e costituzionali, bensì e soprattutto dalla soluzione efficace,
pertinente e sostenibile apportata alle sfide e ai problemi pubblici. Il
Consiglio federale ha quindi deciso diverse misure volte a migliorare la
verifica dell’efficacia delle attività della Confederazione. Intende così rafforzare l’efficienza in
seno all’Amministrazione federale, accrescere la trasparenza delle relative
verifiche e migliorarne la qualità come pure tenere maggiormente conto del
rendimento.
Considerata la crescente
complessità dei compiti della Confederazione, occorrono maggiori informazioni
sulla maniera in cui sono attuate le misure della Confederazione, su come
reagiscono gli interessati, sull’eventuale insorgenza di effetti collaterali - e
quali, sul grado di raggiungimento degli obiettivi politici mediante le misure
esistenti. Queste considerazioni hanno motivato il Parlamento a includere nella
Costituzione federale l’articolo 170, che prescrive, appunto, la verifica
dell’efficacia dei provvedimenti della Confederazione. In seguito, la Conferenza
dei segretari generali ha istituito un gruppo di contatto interdipartimentale
„Verifica dell’efficacia“ (IDEKOWI), che ha sottoposto al Consiglio federale una
serie di raccomandazioni nell’ambito di un rapporto sull’attuazione
dell’articolo 170 della Costituzione federale. Il Consiglio federale ha preso
atto del rapporto e ha deciso diverse misure:
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come finora, la
principale responsabilità della verifica dell’efficacia incombe agli uffici;
essi devono cioè sviluppare, pianificare ed elaborare le verifiche, mettere a
disposizione le risorse necessarie e allestire il rapporto sui risultati;
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ai dipartimenti
tocca un ruolo più attivo che in passato: devono provvedere a che gli uffici
siano all’altezza delle esigenze della verifica dell’efficacia e fornire loro le
direttive del caso. Devono inoltre controllare la pianificazione e le strategie
degli uffici. Sono altresì incaricati di presentare con maggiore frequenza i
risultati delle verifiche di particolare rilevanza per le decisioni del
Consiglio federale mediante proposte o documenti interlocutori;
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nell’ambito del
programma di legislatura o del programma annuale, il Consiglio federale deve
determinare un maggior numero di temi essenziali e decidere i progetti di
verifica interdipartimentali. I risultati delle verifiche devono fungere da basi
delle sue decisioni;
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la Cancelleria
federale deve vegliare a una maggiore integrazione delle verifiche di efficacia
e dei loro risultati nel processo di pianificazione (programma di legislatura,
obiettivi annuali del Consiglio federale). Inoltre, in collaborazione con la
Conferenza dei segretari generali, deve assicurare il coordinamento con il
Parlamento e con il Controllo federale delle
finanze;
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l’Ufficio federale
di giustizia deve appoggiare l’inserimento della dimensione di efficacia nella
legislazione e nell’adeguamento degli atti legislativi e assistere gli altri
servizi;
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l’Amministrazione
federale delle finanze e il seco devono provvedere a che si tenga maggiormente
conto del criterio del rendimento delle misure della
Confederazione;
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l’Ufficio federale
del personale deve offrire corsi di formazione sugli strumenti della verifica
dell’efficacia;
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l’Ufficio federale
dell'educazione e della scienza deve semplificare e migliorare la base di dati
ARAMIS e allestire una base di dati per le valutazioni.
Diverse proposte del gruppo di
lavoro non sono state riprese dal Consiglio federale. In merito alla garanzia di
qualità delle verifiche di efficacia (per es. il significato degli standard di
qualità dell’Associazione svizzera di valutazione, SEVAL, per la Confederazione)
il Consiglio federale ha incaricato, in un primo tempo, la Conferenza dei
segretari generali di maggiori chiarimenti. Ha inoltre respinto l’istituzione di
un nuovo gruppo di coordinamento interdipartimentale „Verifica dell’efficacia“,
attribuendo i compiti corrispondenti alla Conferenza dei segretari generali.
Infine, per il momento, ha rinunciato a modifiche di legge (art. 5
LOGA).
I miglioramenti previsti
devono contribuire anche a una migliore informazione dei media e dell’opinione
pubblica sugli effetti delle leggi, delle ordinanze e delle misure della
Confederazione.
CANCELLERIA FEDERALE
SVIZZERA
Informazione e
comunicazione
03.11.2004
Per ulteriori
informazioni:
Werner Bussmann, Ufficio
federale di giustizia, tel. 031 322 47 98
André Nietlisbach, Cancelleria
federale, tel. 031 322 38 90