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Dal 2005 le rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria verranno adeguate dell'1,4%

Dipartimento federale
dell'interno

        Comunicato stampa

     Berna, il 3 novembre 2004

Dal 2005 le rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria verranno
adeguate dell'1,4%

In considerazione dell'adeguamento delle rendite dell'assicurazione
vecchiaia e superstiti (AVS), il Consiglio federale ha deciso di versare ai
beneficiari di rendite d'invalidità e superstiti dell'assicurazione
infortuni obbligatoria secondo la LAINF un'indennità di rincaro dell'1,4 per
cento a partire dal 1° gennaio 2005. Va infatti ricordato che in seguito
alla modifica del 13 dicembre 1991 della legge sull'assicurazione contro gli
infortuni, le rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria devono
essere adeguate seguendo lo stesso ritmo di quelle dell'AVS.

L'adeguamento concerne in via di principio tutte le rendite versate
attualmente, comprese quelle concesse dalla Cassa nazionale di assicurazione
contro gli infortuni (CNA/SUVA) in virtù del diritto anteriore. Per le
rendite insorte a decorrere dal 1° gennaio 2003, data dell'ultimo
adeguamento delle rendite al rincaro, è tuttavia prevista una tavola scalare
speciale.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

Informazioni : Bernard Schuler, Sezione Assicurazione infortunio Ufficio
federale della sanità pubblica Tel. 031 / 322 90 30