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Biosicurezza: il Consiglio federale adotta l'ordinanza di Cartagena

comunicato stampa

Biosicurezza: il Consiglio federale adotta l'ordinanza di Cartagena

Il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza di Cartagena, che disciplina
essenzialmente l'esportazione di organismi geneticamente modificati (OGM). D
'ora in poi, le aziende potranno esportare questi organismi soltanto con il
consenso del Paese destinatario. Inoltre, saranno tenute a fornire
informazioni dettagliate sui prodotti in questione. Andrà anche sviluppato
un sistema d'allarme per individuare e gestire i movimenti transfrontalieri
non intenzionali di OGM. La nuova ordinanza entrerà in vigore il 1º gennaio
2005.

La nuova ordinanza (OCart) completa le disposizioni necessarie per l'
attuazione del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, ratificato dalla
Svizzera nel 2002 ed entrato in vigore nel 2003. L'OCart si concentra
essenzialmente sull'esportazione di OGM, in quanto l'importazione è già
disciplinata dall'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA).

Eccone, in breve, le principali disposizioni:

·         gli esportatori di OGM devono d'ora in poi assicurarsi che il
Paese destinatario disponga di tutte le informazioni necessarie ed abbia
acconsentito all'importazione. Diventa pertanto obbligatoria la procedura di
accordo preliminare dato in cognizione di causa (Advance Informed Agreement,
AIA), finora applicata su base volontaria;

·         la spedizione di OGM deve essere accompagnata da documenti che
indichino chiaramente la presenza di tali organismi. I prodotti devono
inoltre essere identificati secondo il codice  internazionale adottato dall'
Unione europea;

·         occorre sviluppare un sistema d'allarme comune con i Paesi
limitrofi per individuare e gestire la disseminazione accidentale
transfrontaliera di OGM. Non è invece considerata disseminazione accidentale
la contaminazione transfrontaliera mediante trasporto di polline. La
Svizzera ha sollevato detta problematica lo scorso settembre, in occasione
dell'incontro dei ministri dell'ambiente di lingua tedesca a Potsdam. In
collaborazione con i servizi specializzati dei Paesi vicini saranno
prossimamente avviati i lavori per individuare eventuali lacune e sviluppare
gli strumenti necessari;

·         gli Uffici federali sono tenuti a partecipare al Centro di scambio
d'informazioni previsto dal Protocollo (Biosafety Clearing House), creato in
Svizzera dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
(UFAFP).

Le nuove norme riguardano soprattutto la ricerca ed i prodotti agricoli. L'
entrata in vigore dell'OCart non implica tuttavia maggiori oneri per tali
settori. Essi applicano infatti già dal 1995 le direttive della Commissione
svizzera per la sicurezza biologica, che prevedono la procedura di accordo
preliminare dato in cognizione di causa in caso di esportazione di OGM.

Garantire la "tracciabilità" degli OGM

Nell'ambito della consultazione, il progetto di ordinanza ha incontrato il
favore di gran parte dei Cantoni e degli ambienti interessati. In
particolare, è stata riconosciuta l'utilità del sistema unico d'
identificazione e della documentazione d'accompagnamento per garantire la
"tracciabilità" degli OGM.

Berna, 3 novembre 2004

      DATEC  Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'
energia e delle comunicazioni

      Servizio stampa