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L'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali sara adeguata


COMUNICATO STAMPA

L'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali sarà adeguata

27 ott 2004 (DFF) In data odierna il Consiglio federale ha deciso di
adeguare con effetto al 1° gennaio 2005 l'ordinanza sull'imposizione
degli oli minerali. In futuro il carburante per i voli privati
all'estero sarà tra l'altro assoggettato all'imposta sugli oli minerali.

L'agevolazione fiscale dei carburanti per il rifornimento dei voli
privati all'estero è soppressa.

Un'ulteriore modifica concerne le quantità massime annuali esenti
dall'imposta per quanto riguarda i carburanti provenienti da materie
prime rinnovabili fabbricati in impianti pilota e di dimostrazione
autorizzati. A partire dall'anno prossimo esse ascenderanno a 5 milioni
anziché 2,5 milioni di litri per impianto. La quantità totale per i
carburanti provenienti da diversi impianti è stata aumentata da 5 a 20
milioni di litri. Trattasi di una soluzione intermedia affinché, sino
all'entrata in vigore della prevista esenzione dall'imposta per i
carburanti provenienti da materie prime rinnovabili, l'esercizio degli
impianti già autorizzati possa essere mantenuto.

Nella modifica dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali viene
sottolineato in modo esplicito che il carburante importato in esenzione
da imposta nel serbatoio di un veicolo non deve essere travasato, ma
utilizzato con lo stesso veicolo. Il Consiglio federale vuole in tal
modo evitare le distorsioni concorrenziali sul mercato dei trasporti.

Informazioni per i giornalisti:
Peter Iseli, Direzione generale delle dogane, tel. 031 322 67 28

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
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