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Berna, 27.10.2004. Dal 1° dicembre 2004 l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) rilascerà agli stranieri nuovi documenti di viaggio leggibili elettronicamente. I nuovi documenti soddisfano i più recenti standard internazionali di sicurezza contro le contraffazioni. Contestualmente al rilascio di nuovi documenti di viaggio, il 1° dicembre 2004 entrerà in vigore la revisione totale dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri.

 

Sulla base della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, della Convenzione sullo statuto degli apolidi e dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV), l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) rilascia annualmente circa 12 000 documenti di viaggio. Tra questi rientrano documenti di viaggio per richiedenti l'asilo, passaporti per stranieri (apolidi riconosciuti e persone sprovviste di documenti con permessi di domicilio o dimora) nonché documenti di identità per persone sprovviste di documenti, per richiedenti l'asilo, per persone bisognose di protezione o ammesse provvisoriamente.

 

Dal 1° dicembre 2004 l'UFR sostituirà tali documenti, non più al passo con gli attuali standard internazionali di sicurezza, con nuovi documenti leggibili elettronicamente e che non possono essere contraffatti, apportando un importante contributo alla lotta contro l'impiego abusivo dei documenti di viaggio.

 

Modifica dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV)

 

Per consentire all'UFR di procedere al rilascio dei nuovi documenti di viaggio, si è proceduto alla revisione dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV). Ciò ha consentito inoltre di definire la base legale necessaria alla messa in funzione del nuovo sistema di elaborazione dei dati ISR (sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio), indispensabile all'elaborazione dei dati per il rilascio di nuovi documenti di viaggio.

 

L'aumento dei costi per il materiale e per la fabbricazione dei documenti di viaggio, derivante dai nuovi standard di sicurezza, ha imposto un adeguamento degli emolumenti per il rilascio dei documenti. Per compensare tale rincaro, la durata di validità dei documenti è stata portata ad un massimo di 5 anni.

 

La revisione dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio ha inoltre fatto maggiore chiarezza sui motivi di rifiuto o ritiro, rendendo così più difficile l'impiego abusivo dei documenti.

 

 

Altre informazioni

Brigitte Hauser, capo Media e Comunicazione UFR, tel. 031 325 93 50