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Previdenza professionale: adeguamento degli importi limite

Dipartimento federale
dell'interno

        Comunicato stampa

     Berna, 27 ottobre 2004

Previdenza professionale: adeguamento degli importi limite

Parallelamente all'adeguamento delle rendite di vecchiaia AVS all'evoluzione
dei salari e dei prezzi, il Consiglio federale ha deciso di modificare anche
gli importi limite della previdenza professionale, che entreranno in vigore
il 1° gennaio 2005. Gli importi limite servono essenzialmente a determinare
la soglia d'entrata per l'assoggettamento al regime obbligatorio della
previdenza professionale e il salario assicurato ("salario coordinato").

Giusta la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (LPP), il Consiglio federale ha la competenza di
adeguare gli importi limite della previdenza professionale agli aumenti
della rendita di vecchiaia AVS minima, che il 1° gennaio 2005 passerà da
1'055 a 1'075 franchi. La deduzione di coordinamento, in sé adeguata all'
evoluzione economica, subirà di fatto una riduzione, unica, in seguito alle
misure adottate nell'ambito della 1a revisione LPP, passando così da 25'320
a 22'575 franchi. La deduzione fiscale massima consentita nell'ambito della
previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) viene invece corretta verso
l'alto (passando a 6'192 risp. 30'960 franchi). Inoltre, con la revisione
LPP verrà introdotta una soglia d'entrata diversa dalla deduzione di
coordinamento, pari a 19'350 franchi. I lavoratori con un salario annuo
soggetto all'AVS di almeno 19'350 franchi saranno assicurati
obbligatoriamente nel 2° pilastro.

Gli importi limite sono fissati come segue:

Previdenza professionale obbligatoria

     Importi attuali

     Importi 2004 secondo

      1a revi­sione LPP

     Importi nuovi

      - Salario annuo minimo
     25'320 fr.

     18'990 fr.

     19'350 fr.

      - Deduzione di coordinamento
     25'320 fr.

     22'155 fr.

     22'575 fr.

      - Limite massimo del salario annuo
     75'960 fr.

     75'960 fr.

     77'400 fr.

      - Salario coordinato massimo
     50'640 fr.

     53'805 fr.

     54'825 fr.

      - Salario coordinato minimo
     3'165 fr.

     3'165 fr.

     3'225 fr.

Previdenza professionale vincolata del pilastro 3a

Deduzione massima consentita per contributi a forme di previdenza
riconosciute:

     Importi attuali

     Importi nuovi

      - se vi è affiliazione ad un istituto di previdenza del secondo
pilastro
     6'077 fr.

     6'192 fr.

      - se non vi è affiliazione ad un istituto di previdenza del secondo
pilastro
     30'384 fr.

     30'960 fr.

Assicurazione LPP per disoccupati

Essendo l'assicurazione contro la disoccupazione fondata su un regime di
indennità giornaliere, per i disoccupati assicurati obbligatoriamente nel
secondo pilastro gli importi limite della LPP vanno convertiti in importi
limite giornalieri.

     Importi attuali

     Importi 2004 secondo 1a revi­sione LPP

     Importi nuovi

      - Salario giornaliero minimo
     97.25 fr.

     72.95 fr.

     74.30 fr.

      - Deduzione di coordinamento giornaliera
     97.25 fr.

     85.10 fr.

     86.70 fr.

      - Limite massimo del salario giornaliero
     291.70 fr.

     291.70 fr.

     297.25 fr.

      - Salario giornaliero assicurato massimo
     194.45 fr.

     206.60 fr.

     210.55 fr.

      - Salario giornaliero assicurato minimo
     12.15 fr.

     12.15 fr.

     12.40 fr.

Prestazioni garantite dal fondo di garanzia

Il fondo di garanzia copre anche le prestazioni regolamentari superiori al
minimo legale di istituti di previdenza divenuti insolvibili. Tuttavia, la
garanzia ai sensi della LPP comprende al massimo le prestazioni calcolate
sulla base di un salario determinante AVS pari a una volta e mezzo l'importo
limite superiore LPP.

     Importo

      attuale

     Importo

      nuovo

      - Salario limite massimo
     113'940 fr.

     116'100 fr.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:                         Tel. 031
324 73 36

                         Mylène Hader

                         Previdenza vecchiaia e superstiti

                         Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegato: Estratto dell'ordinanza OPP 2 e commento

Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili sul sito Internet dell'UFAS
all'indirizzo www.ufas.admin.ch