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La nuova ordinanza sul tabacco entra in vigore il 1° novembre 2004

Dipartimento federale
dell'interno

                   Comunicato stampa

                        Berna, 27 ottobre 2004

La nuova ordinanza sul tabacco entra in vigore il 1° novembre 2004

Il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore la revisione totale
dell'ordinanza sul tabacco il 1° novembre 2004. I punti focali della nuova
ordinanza sono l'introduzione di avvertenze chiare sui prodotti del tabacco
e l'obbligo di indicare le sostanze aggiunte. Inoltre non sarà più
consentito dare indicazioni quali "light" e "mild". Per quanto attiene al
tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio, sono previsti valori
limite massimi; quest'ultima prescrizione non concerne tuttavia le sigarette
destinate all'esportazione.

Per permettere l'adempimento dei requisiti della nuova ordinanza è concesso
un termine di transizione differenziato: le condizioni previste devono
essere soddisfatte al più tardi entro 18 mesi per le sigarette ed entro 30
mesi per gli altri prodotti del tabacco. I due termini permetteranno ai
commercianti e alle industrie di esaurire le proprie scorte e tengono conto
delle particolari caratteristiche dei diversi prodotti.

La nuova ordinanza sul tabacco esige che le avvertenze sulle confezioni
degli articoli del tabacco siano scritte a caratteri molto più grandi, in
modo da coprire una superficie pari al 35-50% di entrambe le facce del
pacchetto, e inquadrate in uno spazio ben delimitato. L'avvertenza deve
essere scritta nelle tre principali lingue nazionali. In un secondo tempo
potranno essere prescritte fotografie a colori per completare l'avvertenza.

Conformemente alle prescrizioni vigenti nell'UE, è sancito il divieto di
recare indicazioni ingannevoli quali "light" e "mild". I consumatori sono
tratti in inganno da tali diciture, perché indotti a ritenere che le
sigarette "leggere" siano meno nocive.

Un'altra novità consiste nel fatto che sui pacchetti di sigarette devono
essere indicati, oltre al tenore di catrame e di nicotina, anche i valori
relativi al monossido di carbonio. Sono stati stabiliti valori massimi per
tutte e tre le sostanze. Il Consiglio federale rinuncia tuttavia a fissare
valori limite per le sigarette destinate all'esportazione. La responsabilità
di decidere quali prodotti importare e a che condizioni permetterne la
distribuzione deve essere lasciata ai Paesi importatori.

La revisione totale dell'ordinanza sul tabacco soddisfa i requisiti della
Convenzione quadro sul controllo del tabacco dell'OMS, firmata dalla
Svizzera il 25 giugno 2004 a New York, e riprende nella sostanza il
disciplinamento vigente nell'UE.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Servizio stampa e informazione

Per informazioni: Ufficio federale della sanità pubblica

Philippe Vallat, responsabile del Programma nazionale per la prevenzione del
tabagismo 2001-2005, telefono: 031 322 95 05

Informazioni: www.suchtundaids.bag.admin.ch/themen/sucht/tabak/index.html