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Accolto ricorso di santésuisse contro il tariffario di una clinica privata


 Accolto ricorso di santésuisse contro il tariffario di una clinica privata

Berna, 01.10.2004. Il Consiglio federale ha preso una decisione in merito
alla vertenza sul tariffario delle prestazioni ambulatoriali di una clinica
privata del Cantone di Soletta. Venerdì ha infatti accolto un ricorso
interposto dall'Associazione degli assicuratori malattie svizzeri
(santésuisse), rivedendo al ribasso il valore del punto tariffario della
clinica privata in questione.

Dal 1° gennaio 2004 è in vigore il tariffario medico unificato (TARMED)
applicabile alle prestazioni ambulatoriali fornite dagli ospedali e dagli
studi medici privati. Nel Cantone di Soletta, santésuisse e una clinica
privata non sono riusciti a raggiungere un accordo sul valore iniziale del
punto tariffario. Il Consiglio di Stato del Canton Soletta ha pertanto
fissato tale valore con effetto a partire dal 1° gennaio 2004. Santésuisse
ha quindi impugnato la decisione dinanzi al Consiglio federale, chiedendo
una riduzione del valore del punto.

Nella decisione in questione, il Consiglio federale ha rilevato che la
convenzione quadro TARMED stipulata tra santésuisse e "H+ Gli ospedali
svizzeri" (l'Associazione degli ospedali svizzeri) prevede disposizioni
applicabili unicamente in caso di accordo tra i partner tariffali. Se
chiamato a fissare il valore del punto, il Governo cantonale non è tenuto ad
applicare né i criteri di calcolo convenuti dai partner tariffali né il
meccanismo di adeguamento previsto dall'allegato alla convenzione quadro. Il
Cantone deve invece decidere basandosi sulle leggi (legge sull'assicurazione
malattie, LAMal) e le ordinanze pertinenti.

La neutralità dei costi è un principio vincolante

Il Consiglio federale osserva inoltre che la neutralità dei costi è un
principio vincolante della LAMal e che il valore del punto dev'essere
calcolato in base a un metodo che garantisca il raggiungimento di tale
obiettivo. Nel calcolare il valore del punto, il Consiglio federale si fonda
sulle raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi, in quanto il metodo di
calcolo da questi utilizzato è attualmente l'unico in grado di produrre
l'auspicato adeguamento strutturale e di garantire la neutralità dei costi.
Se si applica tale metodo alla clinica privata in questione, ne risulta un
valore del punto pari a 94 centesimi. Poiché gli ospedali pubblici del
Cantone di Soletta hanno tuttavia concordato un punto pari a 95 centesimi,
occorre prevedere lo stesso valore anche per la clinica. Il Consiglio
federale ha pertanto ridotto retroattivamente (a partire dal 1° gennaio
2004) da 1.10 franchi a 95 centesimi il valore del punto applicabile alla
clinica privata.

Altre informazioni:

Brigitte Rohner, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 40 77