Berna, 15.09.2004.
Proteggere meglio la collettività dai criminali pericolosi senza violare la
Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU): questo è l'obiettivo
perseguito dal rapporto e dall'avamprogetto per l'attuazione dell'iniziativa
sull'internamento inviati in consultazione, mercoledì, dal Dipartimento federale
di giustizia e polizia (DFGP) su incarico del Consiglio federale. La
consultazione si concluderà il 15 dicembre
2004.
L'8 febbraio 2004 popolo e Cantoni
hanno approvato l'iniziativa popolare “Internamento a vita per criminali sessuomani
o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia”,
introducendo di fatto il nuovo articolo 123a della Costituzione federale.
L'internamento a vita per questa categoria di criminali può essere riesaminato
soltanto limitatamente. La modifica della Parte generale del Codice penale,
elaborata da un gruppo di lavoro, prevede una procedura a più livelli che,
conformemente all'iniziativa, esclude il riesame automatico senza comunque
violare la CEDU:
·
su richiesta della persona internata a vita,
l'autorità cantonale d'esecuzione incarica la commissione
federale apposita - che dovrà essere istituita dal Consiglio federale - di
stabilire se si dispone di nuove conoscenze scientifiche in merito all'idoneità
alla terapia della persona internata a vita;
·
l'autorità
esecutiva si basa sulle conclusioni della commissione per decidere se curare
l'autore. In un primo
momento il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione dell'internamento a
vita;
·
se il trattamento
dimostra che la pericolosità dell'autore è diminuita in maniera considerevole e
può essere ridotta ulteriormente, il giudice sopprime l'internamento a vita e
ordina l'internamento ordinario o una misura terapeutica.
L'internamento
può anche essere decretato a posteriori
L'avamprogetto
prevede un'innovazione non contemplata dall'iniziativa, vale a dire che
l'internamento a vita o quello ordinario può essere decretato a posteriori.
Questa disposizione è applicabile quando nuovi fatti e mezzi di prova dimostrano
che le condizioni di internamento erano riunite già al momento della sentenza,
senza che il giudice ne fosse a conoscenza. In questo modo è possibile evitare
la liberazione di criminali che si dimostrano essere pericolosi soltanto durante
l'esecuzione della pena.
Il
comportamento futuro ha più peso rispetto al reato commesso
Il
gruppo di lavoro si è inoltre chinato sulle proposte e le critiche formulate nei
confronti della Parte generale del Codice penale da membri di autorità
inquirenti o preposte all'esecuzione delle pene e propone ora una serie di
modifiche. In particolare, in futuro, saranno passibili d'internamento non
soltanto i crimini suscettibili di una pena di almeno dieci anni, bensì
qualsiasi crimine o delitto, purché vi sia motivo di ritenere che l'interessato,
dopo aver scontato la pena, possa commettere reati gravi. Per ordinare
l'internamento non è quindi determinante tanto il reato commesso, quanto
piuttosto il comportamento futuro dell'autore.
Un
trattamento terapeutico non dovrà essere riservato soltanto a persone con
disturbi psichici, ma potrà essere previsto anche per le persone che presentano
soltanto taluni sintomi di un disturbo psichico. Grazie a una terapia
psichiatrica è infatti possibile ridurre in modo efficace la pericolosità di
tali persone.
Il gruppo di lavoro diretto da
Heinrich Koller, direttore dell'Ufficio federale di giustizia, era composto di
rappresentanti di autorità di perseguimento penale e di esecuzione delle pene,
della dottrina in materia di diritto penale, della psichiatria forense e del
comitato d'iniziativa. I rappresentanti del comitato d'iniziativa considerano
il progetto di legge un pacchetto
equilibrato e intendono sostenerlo soltanto se non subirà
modifiche.
Altre
informazioni:
Heinz
Sutter, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 04
Adrian
Scheidegger, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 47
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