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Adeguamento dell'ordinanza della legge sulla ricerca

Dipartimento federale
dell'interno

        Comunicato stampa

     Berna, 15 settembre 2004

Adeguamento dell'ordinanza della legge sulla ricerca

Nel quadro delle decisioni prese in relazione al messaggio concernente il
promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni
2004-2007, le Camere federali avevano approvato una modifica della legge
sulla ricerca che consente alla Confederazione di sostenere in modo mirato
gli sforzi profusi dalle scuole universitarie nel campo del trasferimento di
conoscenze e tecnologie. Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha
posto in vigore la modifica della legge sulla ricerca e la relativa
disposizione esecutiva.

Negli ultimi anni le scuole universitarie hanno compiuto sforzi notevoli per
migliorare il trasferimento di conoscenze e tecnologie, istituendo tra l'
altro servizi incaricati di rafforzare i contatti con il settore economico
allo scopo di rendere meglio accessibili per lo sfruttamento commerciale i
risultati della ricerca scientifica. Grazie alla modifica apportata alla
legge sulla ricerca (art. 6 cpv. 4) la Confederazione può sostenere in modo
mirato questi sforzi. La relativa disposizione esecutiva varata dal
Consiglio federale prevede la possibilità di accordare ai servizi
summenzionati delle università e delle scuole universitarie professionali
aiuti sussidiari. Il Parlamento ha stanziato a tal fine un credito globale
massimo di 16 milioni di franchi per il periodo 2004-2007.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Servizio stampa e informazione

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Gregor Haefliger, Ufficio federale dell'educazione e della scienza,
caposezione Istituzioni nazionali di ricerca, tel. 031 322 96 76