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Il Consiglio federale mette in consultazione la legge federale relativa all'accordo sulla fiscalita del risparmio


COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio federale mette in consultazione la legge federale relativa
all'accordo sulla fiscalità del risparmio

18 ago 2004 (DFF) L'accordo sulla fiscalità del risparmio con la
Comunità europea è completato da una legge federale accompagnatoria. In
data odierna il Consiglio federale ha deciso di avviare la relativa
procedura di consultazione, che si concluderà il 10 settembre 2004.

A complemento della procedura di consultazione concernente gli Accordi
bilaterali II tra la Svizzera e l'Unione europea, i destinatari della
consultazione ricevono il disegno per una legge federale relativa
all'accordo sulla fiscalità del risparmio.

Il disegno di legge è volto a completare l'accordo sulla fiscalità del
risparmio e descrive in particolare la procedura e l'organizzazione
applicabili in relazione alla ritenuta di imposta prevista e
all'assistenza amministrativa nei casi di frode fiscale e di delitti
analoghi commessi nell'ambito dell'imposizione del risparmio.

L'accordo sulla fiscalità del risparmio in breve

L'accordo sulla fiscalità del risparmio garantisce che la
regolamentazione prevista nella direttiva dell'UE in materia di
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi non possa essere elusa passando dalla Svizzera. Il punto
centrale dell'accordo è costituito dall'introduzione di una ritenuta
d'imposta del 15 per cento in un primo tempo, del 20 per cento in un
secondo tempo e del 35 per cento a partire dal 1° luglio 2011. La
ritenuta d'imposta vale per tutti i pagamenti di interessi, che un
agente pagatore stabilito sul territorio svizzero accredita o versa a
una persona fisica con domicilio fiscale in uno Stato membro dell'UE.
Sono esclusi da questa regolamentazione i pagamenti di interessi versati
da debitori residenti in Svizzera. Una persona fisica con domicilio
fiscale in uno Stato membro dell'UE può evitare il prelievo della
ritenuta mediante espressa autorizzazione al suo agente pagatore a
notificare i pagamenti di interessi all'autorità del suo Stato di
residenza (divulgazione volontaria). La Svizzera trattiene il 25 per
cento del gettito generato dalla ritenuta e trasferisce il 75 per cento
di tale gettito allo Stato membro di residenza del beneficiario degli
interessi. La ritenuta d'imposta è una misura equivalente allo scambio
automatico di informazioni previsto all'interno dell'UE (eccettuati
Belgio, Lussemburgo e Austria). L'inizio dell'applicazione dell'accordo
sulla fiscalità del risparmio è previsto con effetto al 1° luglio 2005.

Informazioni per i giornalisti:
Lukas Schneider, Amm. fed. contribuzioni, tel.: 031 324 91 29 Véronique
Humbert, Amm. fed. contribuzioni, tel.: 031 323 94 04

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