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Revisione delle ordinanze in materia di agenti terapeutici : L'ordinanza sui medicamenti a uso veterinario colma una lacuna

Dipartimento federale dell'interno

        Comunicato stampa

     Berna, 18 agosto 2004

Revisione delle ordinanze in materia di agenti terapeutici

L'ordinanza sui medicamenti a uso veterinario colma una lacuna

Il Consiglio federale ha adottato il secondo pacchetto di ordinanze sugli
agenti terapeutici, che comprende una nuova ordinanza sui medicamenti a uso
veterinario e alcune modifiche e complementi delle ordinanze vigenti
relative alla legge sugli agenti terapeutici. È stata disciplinata in modo
nuovo l'importazione di medicamenti nel singolo caso. L'ordinanza è
finalizzata ad una maggiore protezione dell'uomo e degli animali, ad esempio
consentendo unicamente l'impiego di medicamenti efficaci e di alta qualità.
L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata al 1° settembre 2004,
anche se per alcune di esse sono previsti termini transitori. La nuova
ordinanza sui medicamenti a uso veterinario assume particolare importanza in
quanto, grazie ad essa, è colmata una lacuna nel diritto vigente.

In generale si può affermare che le ordinanze del Consiglio federale
relative alla legge sugli agenti terapeutici, entrate in vigore nel 2002,
hanno dato buona prova. Su singole questioni invece alcune modifiche si sono
rivelate indispensabili. È stata ad esempio liberalizzata l'importazione
diretta di medicinali da parte di medici e farmacisti, allo scopo di
conformarsi alle esigenze della prassi. Ciò significa che in futuro i medici
e i farmacisti potranno in singoli casi importare senza licenza medicamenti
da Paesi provvisti di un sistema d'autorizzazione paragonabile, se in
Svizzera non vi sono medicamenti alternativi impiegabili. Inoltre, il
Consiglio federale ha reso possibile la dispensazione di medicamenti da
parte di persone con diploma federale in medicina complementare. In
particolare ha disciplinato la dispensazione nelle drogherie di prodotti che
non soggiacciono all'obbligo di prescrizione e di vendita in farmacia.
Questa normativa d'eccezione mira alla necessaria salvaguardia
dell'approvvigionamento di medicinali della popolazione in zone isolate e va
unicamente incontro agli usi odierni dei Cantoni interessati.

La nuova ordinanza sui medicamenti a uso veterinario contribuisce ad
aumentare la fiducia dei consumatori nelle derrate alimentari di origine
animale. La somministrazione di medicamenti a uso veterinario ad animali da
reddito è ora disciplinata in modo chiaro. Il rispetto di queste nuove
norme, che implica un maggiore onere finanziario per l'agricoltura, sono già
pratica corrente in molte aziende moderne.

La legge sugli agenti terapeutici sancisce che i medicamenti a uso
veterinario possono essere somministrati ad animali da reddito soltanto se
il veterinario conosce lo stato di salute dell'animale o degli animali.  La
nuova ordinanza prevede eccezioni se il veterinario si occupa regolarmente
della cura e della sorveglianza dell'effettivo degli animali e se è stata
stipulata una convenzione con i detentori degli animali. In questi casi la
convenzione sulla sorveglianza permette di prescrivere e dispensare
medicamenti a uso veterinario anche per la scorta. La somministrazione di
medicamenti mischiati con il foraggio a mezzo di impianti tecnici presuppone
l'adempimento di severi requisiti d'igiene. Per questa ragione si esige ora
che un veterinario segua il detentore di animali e assuma una parte di
responsabilità.

Un'altra novità consiste nell'obbligo di tutte le persone coinvolte di
registrare le forniture di medicamenti ad uso veterinario. Questo permette
di risalire alla persona che ha eseguito la fornitura, al tipo di
medicamento fornito e al destinatario. Un strumento di controllo che
contribuisce a migliorare la sicurezza alimentare.

Infine, la nuova ordinanza sui medicamenti a uso veterinario rende possibile
un'esecuzione unitaria cantonale. Finora, i controlli delle aziende sono
stati gestiti in maniera differente a dipendenza del Cantone. Il Consiglio
federale ha pertanto deciso che i veterinari cantonali sono competenti solo
per controlli relativi al diritto sugli agenti terapeutici che include
aspetti legati alla salute dell'animale, in modo da evitare che i detentori
di animali siamo importunati da controlli effettuati da diversi servizi
competenti in singoli settori. Il Consiglio federale presuppone inoltre che,
a medio termine, alcuni Cantoni eseguiranno tali controlli congiuntamente.
Questa soluzione avrebbe il vantaggio di aumentare l'efficienza, di
abbassare i costi e di armonizzare l'esecuzione.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Servizio stampa e informazione

Per ulteriori informazioni:

Bettina Schulte, Capodivisione biomedicina UFSP, tel 031 322 95 05