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Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari: secondo rapporto parziale della Commissione di esperti Zimmerli


COMUNICATO STAMPA

Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari: secondo
rapporto parziale della Commissione di esperti Zimmerli

16 ago 2004 (DFF) Dopo il primo rapporto parziale concernente la
vigilanza integrata sui mercati finanziari, la Commissione di esperti,
istituita dal Consiglio federale e diretta dal prof. Ulrich Zimmerli, ha
presentato all'attenzione del DFF il secondo rapporto parziale relativo
alle sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari. Partendo
dall'attuale disciplinamento delle sanzioni viene proposta una nuova
regolamentazione concisa e armonizzata, composta, da un lato, da
disposizioni di carattere penale modificate e, dall'altra, da nuove
sanzioni amministrative armonizzate.

Nel primo rapporto parziale, la "Commissione di esperti Zimmerli" ha
presentato proposte sull'organizzazione della "vigilanza federale sui
mercati finanziari (FINMA)" nonché sugli strumenti di vigilanza
intersettoriali. Secondo le proposte della Commissione di esperti, in
questa nuova autorità saranno integrati a livello organizzativo la
Commissione federale delle banche (CFB) e l'Ufficio federale delle
assicurazioni private (UFAP). Con il secondo rapporto parziale la
Commissione di esperti completa la legge federale concernente la
vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA), proposta nel primo rapporto,
con un sistema di sanzioni. Vengono così indicati gli strumenti
sanzionatori di cui dovrebbe essere dotata la futura FINMA.

Rapporto sulle sanzioni della CFB del mese di aprile del 2003

Su richiesta della Commissione di esperti, la CFB ha elaborato delle
proposte per estendere e rafforzare il catalogo delle sanzioni in
materia di vigilanza sui mercati finanziari. Nel suo rapporto
dell'aprile 2003 sulle sanzioni, la CFB giunge alla conclusione che le
sanzioni che possono essere attualmente inflitte non corrispondono più
alle esigenze di una moderna vigilanza sui mercati finanziari. Essa
constata che il sistema sanzionatorio non è sufficientemente
differenziato, è parzialmente lacunoso e non è equilibrato. Il
procedimento sanzionatorio si è inoltre dimostrato lento. La FINMA
dovrebbe potere infliggere sanzioni patrimoniali e disporre limitazioni
all'esercizio della professione attraverso decisioni di diritto
amministrativo. La procedura dovrebbe sostanzialmente seguire la legge
sulla procedura amministrativa ed essere completata e rafforzata da
elementi di diritto processuale federale. Le fattispecie del diritto
penale amministrativo, contenute attualmente nelle leggi sulla
vigilanza, dovrebbero essere ridotte all'essenziale e le rimanenti
fattispecie sostituite con sanzioni amministrative.

Sistema sanzionatorio elaborato

La Commissione di esperti Zimmerli ha esaminato il rapporto sulle
sanzioni della CFB e lo considera una base di discussione innovativa.
Per quanto concerne l'impostazione concreta del sistema sanzionatorio,
la Commissione è tuttavia giunta a conclusioni parzialmente diverse in
base a riflessioni sullo stato di diritto. Essa propone di rinunciare in
linea generale a comminare sanzioni patrimoniali di diritto
amministrativo e di continuare a infliggere multe di diritto penale
amministrativo in caso di violazione degli obblighi. D'altro canto, le
disposizioni di carattere penale vengono limitate all'essenziale nonché
armonizzate e il quadro penale viene uniformemente elevato. Fattispecie
penali non rilevanti per la prassi vengono abrogate. Sono inoltre
proposte nuove sanzioni amministrative armonizzate.

Nel settore del diritto penale sono previste, tra l'altro, le seguenti
novità:

- per quanto possibile le fattispecie penali, che possono essere
definite in modo uniforme per tutte le leggi speciali del diritto sulla
vigilanza dei mercati finanziari, saranno regolate nella LFINMA. Ciò si
applica alle violazioni degli obblighi delle società di controllo, ai
reati in relazione con la tenuta dei libri commerciali e dei
giustificativi, all'esame del conto annuale nonché alla violazione delle
disposizioni delle autorità di vigilanza;

- le altre fattispecie penali continuano a essere contenute nelle leggi
speciali e sono state ridotte all'essenziale, uniformate e in parte
abrogate;

- per i delitti commessi intenzionalmente è comminata uniformemente una
pena privativa della libertà fino a tre anni e una pena pecuniaria senza
limite massimo (ossia al massimo 360 aliquote giornaliere e quindi 1 080
000 franchi), per i delitti compiuti per negligenza è comminata una pena
pecuniaria di 250 000 franchi al massimo;

- il DFF è l'autorità penale, che è già attualmente competente
soprattutto in materia di reati commessi nel settore della vigilanza
della CFB;

- per abbreviare il corso delle istanze contro le decisioni penali del
DFF, il Tribunale penale federale è ora designato quale unico tribunale
di prima istanza per tutte le leggi in materia di diritto della
vigilanza sui mercati finanziari.

Proposte della Commissione relative alle sanzioni amministrative:

- la decisione d'accertamento acquista un'importanza centrale nel
sistema delle sanzioni amministrative: se l'istituto sorvegliato viene
accusato di una grave violazione delle disposizioni in materia di
vigilanza, la FINMA effettua il relativo accertamento in forma di
decisione impugnabile. Quest'ultima ha carattere sanzionatorio e può
essere impugnata nel quadro della procedura amministrativa;

- la FINMA può confiscare gli utili conseguiti con una grave violazione
delle disposizioni in materia di vigilanza. Lo stesso vale per le
perdite evitate;

- se accerta una grave violazione delle disposizioni in materia di
vigilanza da parte dell'istituto, la FINMA può vietare temporaneamente
al responsabile l'esercizio di una funzione dirigente in un istituto
sorvegliato;

- in caso di grave violazione delle disposizioni in materia di vigilanza
la FINMA può pubblicare la sua decisione passata in giudicato (ad es.
revoca dell'autorizzazione o decisione d'accertamento). Con la creazione
di una base legislativa per la pubblicazione delle decisioni
sanzionatorie della FINMA, viene attribuita a quest'ultima la competenza
di impiegare lo strumento sanzionatorio del "naming and shaming". È
usuale anche a livello internazionale rendere pubblicamente note le
sanzioni.

Nessuna proposta concernente l'insider trading e la manipolazione dei corsi

Nell'ambito della vigilanza sul mercato, la Commissione di esperti
rinuncia per il momento all'adozione di altre misure. Essa raccomanda di
limitarsi in questo settore alla revisione in corso degli articoli 161 e
161bis CP nel quadro dell'attuazione delle raccomandazioni GAFI.

Ulteriore modo di procedere della Commissione di esperti

I lavori concernenti la questione dell'ampliamento della vigilanza
prudenziale non sono ancora conclusi. In questo contesto, la Commissione
di esperti preparerà un terzo rapporto parziale dopo aver conferito con
il capo del DFF.

Informazioni per i giornalisti:
Barbara Schaerer, Dipartimento federale delle finanze / Vicepresidente
della Commissione di esperti, tel.: 031 322 60 18

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
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