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Averi non rivendicati: consegna del rapporto degli esperti al Dipartimento federale delle finanze


COMUNICATO STAMPA

Averi non rivendicati: consegna del rapporto degli esperti al
Dipartimento federale delle finanze

06 lug 2004 (DFF) La commissione d'esperti istituita dal DFF e diretta
dal prof. Luc Thévenoz ha consegnato il suo rapporto e il relativo
disegno di legge federale sugli averi non rivendicati. In considerazione
dello svolgimento controverso della procedura di consultazione relativa
a un precedente avamprogetto, il Consiglio federale aveva incaricato il
DFF di istituire una commissione d'esperti. Il disegno di legge
presentato dalla commissione definisce le condizioni quadro
dell'autodisciplina. Il DFF procederà ora all'analisi del rapporto. Il
Consiglio federale deciderà sulla procedura ulteriore.

Conformemente alla proposta della commissione d'esperti, la futura legge
si applicherà ai seguenti intermediari finanziari: banche, commercianti
di valori mobiliari, direzioni dei fondi di investimento nella misura in
cui gestiscono esse stesse conti di quote, istituzioni di assicurazione
per le assicurazioni sulla vita che prevedono la formazione di capitale,
nonché la Posta Svizzera per le sue prestazioni di servizi finanziari.
Gli amministratori indipendenti di beni sono invece assoggettati solo
parzialmente alla legge. Inoltre il disegno di legge autorizza qualsiasi
altro depositario al quale sono stati affidati averi nell'ambito della
sua attività professionale (avvocato, notaio, fiduciario) e
impossibilitato a restituirli agli aventi diritto a liberarsi
dall'obbligo di restituzione trasferendo tali averi a un intermediario
finanziario assoggettato alla legge con il consenso di quest'ultimo.

Il disegno di legge stabilisce in termini generali le misure che devono
essere prese dagli intermediari finanziari assoggettati per mantenere o
riallacciare i contatti con la loro clientela. Se le ricerche sono
infruttuose, gli averi sono da considerare non rivendicati e devono
essere annunciati alla competente centrale d'informazione. Essa indica
ai richiedenti legittimati l'intermediario finanziario presso il quale
possono fare valere le loro pretese. Per ogni categoria di intermediario
finanziario deve essere istituita una centrale d'informazione, pur
essendo garantita la possibilità di un'annessione a un'altra centrale.
Le centrali d'informazione sono istituite dalle organizzazioni del ramo
e hanno l'obbligo di collaborare tra di loro.

Il disegno di legge prevede infine la prescrizione degli averi non
rivendicati entro il termine di 30 anni dopo l'ultimo contatto.
L'intermediario finanziario li trasferisce allora alla Confederazione,
che ne riversa la metà ai Cantoni. Il disegno di legge dà ampio spazio
all'autodisciplina e tiene conto delle esperienze acquisite e delle
direttive in vigore nel settore bancario.

Novità rispetto all'avamprogetto posto in consultazione

Il disegno della commissione d'esperti diverge dall'avamprogetto posto
in consultazione in particolare nei seguenti punti: esso definisce le
condizioni quadro dell'autodisciplina, estende il campo d'applicazione
personale della legge, stabilisce singole disposizioni speciali per il
ramo assicurativo, introduce la partecipazione dei Cantoni all'utile di
liquidazione, rinuncia all'istituzione di una centrale statale
d'informazione, offre la possibilità di una gestione collettiva degli
averi patrimoniali non rivendicati, prevede singole norme speciali
applicabili ai valori patrimoniali di piccola entità e sancisce la
prescrizione dell'obbligo di restituzione dopo 30 anni (invece di 50).

Le tappe più importanti:

1997: Il Consiglio federale incarica l'amministrazione di elaborare un
avamprogetto di legge da porre in consultazione relativo agli averi non
rivendicati.

Estate 2000: Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il
DFF avviano congiuntamente la procedura di consultazione relativa a un
avamprogetto di legge federale sugli averi non rivendicati.

15 maggio 2002: Pubblicazione dei risultati della procedura di
consultazione.

1° luglio 2002: In considerazione delle controversie suscitate
dall'avamprogetto di legge, il Consiglio federale incarica il DFF di
istituire una commissione d'esperti di dimensioni ridotte. La normativa
legale dovrà stabilire le condizioni di attuazione di un'autodisciplina.

Fine 2003: Dato che i lavori e le analisi necessarie richiedono maggior
tempo del previsto, la consegna del rapporto e del disegno di legge
federale è rinviata al secondo semestre del 2004.

Informazioni per i giornalisti:
Prof. Luc Thévenoz, Università di Ginevra, tel. 022 379 86 54

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
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