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Aumento del peso massimo dei veicoli a partire dal 1° gennaio 2005

COMUNICATO STAMPA

Aumento del peso massimo dei veicoli a partire dal 1° gennaio 2005

Conformemente alle condizioni dell'Accordo bilaterale sui trasporti
terrestri siglato con la CE, il Consiglio federale ha stabilito a partire
dal 1° gennaio 2005 l'aumento a 40 t del peso massimo dei veicoli del
traffico pesante. Il limite dovrà imperativamente essere rispettato, in
quanto il margine di tolleranza esente da pena sarà abolito. Allo stesso
tempo entreranno in vigore prescrizioni che semplificheranno la procedura di
autorizzazione per i trasporti speciali e per il trasporto combinato non
accompagnato. Il Consiglio federale ha approvato le modifiche delle relative
ordinanze.

Secondo quanto richiesto dall'Accordo sui trasporti terrestri stipulato fra
la Svizzera e la CE, il Consiglio federale ha portato a 40 t il peso massimo
ammesso per gli autotreni e i veicoli articolati, allineandosi così alle
prescrizioni vigenti in Europa. In tal modo è abrogata la regolamentazione
dei contingenti per i trasporti da 40 t concessi per il periodo 2001-2004.

Tolleranza zero in caso di peso eccessivo

Il superamento fino al 5 per cento del peso massimo ammesso e fino al 2 per
cento del carico consentito sull'asse, sinora non punito, sarà abolito onde
adeguare al diritto europeo anche il disciplinamento dei margini di
tolleranza.  Per tenere conto di eventuali imprecisioni riguardanti il
dispositivo di pesatura, i metodi utilizzati o le circostanze della
pesatura, dal risultato misurato sarà detratto un valore di tolleranza per
l'apparecchiatura e la misurazione del 3 per cento. Questo margine sarà
fissato per mezzo di istruzioni dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) e
contribuirà ad evitare che pene siano inflitte a torto.

Nessun obbligo di autorizzazione per il trasporto combinato ferrovia-strada

Finora, i trasporti fino a 44 t sui percorsi iniziali e finali nel traffico
combinato non accompagnato potevano essere effettuati soltanto con
un'autorizzazione speciale cantonale. L'obbligo di autorizzazione per questo
tipo di trasporti è ora abrogato. Tuttavia, nel caso di controlli stradali,
il conducente del veicolo deve poter dimostrare, mediante un documento
adeguato (p.es. una lettera di vettura della ferrovia, una conferma della
prenotazione), che sta effettuando un percorso iniziale e finale nell'ambito
di un trasporto combinato non accompagnato. Se un simile documento non è
disponibile, il peso massimo ammesso del veicolo non dovrà superare le 40 t.

Permessi duraturi per i trasporti speciali

Un'ulteriore novità concerne la semplificazione della procedura di
autorizzazione per i trasporti speciali (trasporti di carichi pesanti
indivisibili e di dimensioni eccezionali): se trasporti eccezionali
ricorrenti soddisfano determinate prescrizioni per quanto riguarda il peso e
le dimensioni, i Cantoni possono ora rilasciare permessi duraturi per un
numero indefinito di viaggi invece di singoli permessi per ogni viaggio. Per
le imprese di trasporto e per i Cantoni si riduce così il relativo onere
amministrativo.

Berna, 30 giugno 2004

      DATEC   Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'
Energia e delle Comunicazioni

      Servizio stampa

Informazioni: Servizio stampa dell'Ufficio federale delle strade, tel. 031
324 14 91

Allegato: modifiche delle ordinanze ONC, OETV, OAC e OMD