Apertura della procedura di consultazione relativa agli
Accordi bilaterali II
Mercoledì il Consiglio federale ha deciso di avviare la procedura di
consultazione relativa agli Accordi bilaterali II conclusi tra la Svizzera e
l'Unione europea. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il
Dipartimento federale dell'economia (DFE) sono stati incaricati di aprire la
procedura presso i Cantoni, il Tribunale federale, i partiti politici e le
organizzazioni interessate.
Il termine della consultazione è fissato al 10 settembre 2004; per i
Cantoni il termine è stato prorogato fino al 17 settembre. In seguito gli
Accordi saranno firmati dalla Svizzera e dall'UE e potranno poi essere
sottoposti al Parlamento a partire dall'autunno, con decreti d'approvazione
separati ma in un messaggio globale.
Dal 17 giugno 2002 si sono svolti negoziati paralleli su dieci
dossier degli Accordi bilaterali II. Nel marzo del 2003 il dossier relativo alle
prestazioni di servizi è stato sganciato dai Bilaterali II a causa della grande
quantità di punti in sospeso, e questo di comune accordo tra la Svizzera e l'UE.
Il 19 maggio 2004 le trattative si sono concluse a livello politico e il 25
giugno 2004 gli Accordi sono stati siglati.
Otto dei nove risultati dei negoziati concernenti i Bilaterali II
sono costituiti da accordi (prodotti agricoli trasformati, statistica, pensioni,
ambiente, media, Schengen/ Dublino, lotta contro la frode, fiscalità del
risparmio) e devono essere approvati dal Parlamento. Il nono (Programmi UE
relativi a educazione/formazione professionale/ giovani) è invece costituito da
una dichiarazione d'intenti. Il Consiglio federale propone al Parlamento di
sottoporre al referendum facoltativo sette degli Accordi (tranne quello sui
prodotti agricoli trasformati).
Non sono invece soddisfatte le condizioni costituzionali per il
referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali. Nessun accordo
prevede infatti l'adesione a un'organizzazione per la sicurezza collettiva o ad
una comunità sopranazionale. Questo non è il caso nemmeno per l'accordo di
associazione a Schengen/Dublino. La Svizzera potrà riprendere il diritto di
Schengen solo dopo aver concluso un nuovo accordo internazionale. A tal fine è
necessaria una nuova approvazione da parte del nostro Paese conformemente alla
procedura svizzera in materia di approvazione (Consiglio federale, Parlamento,
referendum). Non ha quindi luogo un trasferimento di
sovranità.
Gli Accordi bilaterali II propongono soluzioni a esigenze reciproche concrete della Svizzera e
dell'UE. I dossier trattati includono sia questioni d'interesse economico della
Svizzera (ad esempio, nell'ambito dell'industria alimentare, della piazza
finanziaria o del turismo) sia una maggiore collaborazione in importanti ambiti
politici come la sicurezza interna e la politica dell'asilo. A questo si
aggiungono nuove cooperazioni nel campo dell’ambiente, della statistica, della
cultura e della formazione.
Berna, 30 giugno 2004
Per ulteriori informazioni:
Adrian Sollberger, Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE;
tel. 031 322 26 40
I
documenti relativi alla procedura di consultazione sono consultabili
all'indirizzo www.europa.admin.ch
I singoli dossier degli Accordi bilaterali
II
Schengen/Dublino
Schengen agevola la libera circolazione delle persone grazie
all'abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere. Anche
dopo l'adesione a Schengen alle frontiere svizzere verranno tuttavia effettuati
controlli doganali e delle persone in caso di sospetti da parte della polizia.
Sono inoltre previsti controlli mobili nelle regioni di frontiera. Nell'ambito
di Schengen la sicurezza interna verrà migliorata grazie alla rafforzata
cooperazione transfrontaliera tra polizia e giustizia al fine di lottare contro
la criminalità internazionale e il terrorismo, e segnatamente tramite l’accesso
al sistema europeo di ricerca elettronica SIS.
Dublino disciplina la competenza per le domande di asilo in base a
criteri precisi. I richiedenti l'asilo hanno diritto di presentare una domanda
nel Paese per essi competente. La banca dati Eurodac, che raccoglie le impronte
digitali, permette di identificare chiaramente i richiedenti l'asilo che hanno
già presentato una domanda e di rimandarli nel Paese
competente.
Fiscalità del risparmio
La Svizzera introduce a beneficio dei Paesi dell'UE una trattenuta
alla fonte sugli interessi prodotti da fondi depositati in Svizzera, che verrà
aumentata progressivamente fino al 35 per cento. La trattenuta si applica
unicamente ai fondi depositati da persone fisiche residenti in uno Stato membro
dell’UE.
Lotta contro la frode
La cooperazione tra la Svizzera e l'UE al fine di lottare contro il
contrabbando e altre forme di delitti in materia di fiscalità indiretta (dazi
doganali, imposta sul valore aggiunto, imposta di consumo), nonché nell’ambito
delle sovvenzioni e degli appalti pubblici viene intensificata e
ampliata.
Prodotti agricoli trasformati
Per un ampio ventaglio di prodotti dell'industria alimentare (quali
il cioccolato, i biscotti, le minestre, le salse, la pasta alimentare o il caffè
solubile) vengono smantellati i dazi doganali e le sovvenzioni
all'esportazione.
Ambiente
La Svizzera diventa membro dell'Agenzia europea per l'ambiente,
importante strumento della cooperazione europea in materia di
ambiente.
Statistica
La rilevazione dei dati statistici viene armonizzata al fine di
consentire l'accesso a dati statistici comparabili e sicuri necessari per
prendere decisioni a livello politico ed economico.
Media
Gli operatori svizzeri dell’industria cinematografica avranno accesso
ai programmi di promozione MEDIA dell'UE in qualità di partecipanti a pieno
titolo, e questo al fine di rafforzare la competitività della produzione
cinematografica europea.
Pensioni
La doppia imposizione di ex funzionari dell'UE domiciliati in Svizzera è soppressa.