Bilaterali II: Referendum facoltativo per sette
accordi
Il
Consiglio federale propone al Parlamento di sottoporre sette degli accordi
bilaterali II al referendum facoltativo. Nessuno degli accordi soddisfa i
criteri di diritto costituzionale per essere sottoposto al referendum
obbligatorio.
Per
questa proposta al Parlamento, il Consiglio federale si basa sui chiarimenti in
materia di diritto costituzionale a cui ha proceduto il gruppo di lavoro
interdipartimentale "Procedura di approvazione" diretto dall'Ufficio federale di
giustizia. Otto dei nove risultati dei negoziati concernenti i Bilaterali II
sono costituiti da accordi e devono essere approvati dal Parlamento (prodotti
agricoli trasformati, statistica, pensioni, ambiente, media, lotta contro la
frode, tassazione dei redditi da risparmio). Il nono risultato dei negoziati
(educazione / formazione / gioventù) è costituito da una dichiarazione di
intenti.
Conformemente
alla Costituzione federale (art. 141), i trattati internazionali devono di
principio essere sottoposti al referendum facoltativo soltanto se comprendono
disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei
quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. L'accordo sui prodotti
agricoli trasformati non adempie le condizioni per il referendum
facoltativo perché si tratta unicamente di un adeguamento del Protocollo 2
esistente dell'Accordo di libero scambio del 1972.
Gli altri sette accordi comprendono invece disposizioni importanti
che contengono norme di diritto. Alcuni (media, tassazione dei redditi da
risparmio, Schengen/Dublino) richiedono anche adeguamenti legislativi per poter
essere attuati. Sono quindi date le condizioni per sottoporre questi accordi al
referendum facoltativo.
Nessun referendum obbligatorio
Non sono invece soddisfatte le condizioni costituzionali per il
referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali. Nessun accordo
prevede in effetti l'adesione a
un'organizzazione per la sicurezza collettiva o a una comunità
sopranazionale.
Queste condizioni non sono soddisfatte nemmeno per l'accordo di
associazione a Schengen/Dublino. Schengen non è un'organizzazione, ma una forma
di cooperazione internazionale.
In base ai risultati dei negoziati, in futuro la Svizzera potrà
riprendere il diritto di Schengen solo dopo aver concluso un nuovo accordo
internazionale. A tal fine è necessaria una nuova approvazione conformemente
alla procedura svizzera in materia di approvazione (Consiglio federale,
Parlamento, referendum). Non ha quindi luogo un trasferimento di sovranità a una
comunità sopranazionale.
CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA
Informazione e comunicazione
23.6.2004
Per informazioni:
Adrian Sollberger, Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE
tel.
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