Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Risparmi nel settore ambientale: necessaria la modifica di leggi e ordinanze

comunicato stampa

Risparmi nel settore ambientale: necessaria la modifica di leggi e ordinanze

Nel quadro del Programma di sgravio 2003 la Confederazione intende ridurre
al minimo il suo impegno nel settore dei serbatoi, il che richiede una
modifica della legge sulla protezione delle acque e delle corrispondenti
ordinanze. Il Consiglio federale ha inviato oggi in consultazione i relativi
adeguamenti. Ha inoltre modificato, con decorrenza dall'inizio del 2005, l'
ordinanza contro l'inquinamento atmosferico e l'ordinanza sulle foreste. Ciò
consentirà di attuare ulteriori misure di risparmio nel settore ambientale:
l'abolizione della procedura di omologazione svizzera e la riduzione delle
sovvenzioni forestali.

Il Programma di sgravio 2003 prevede per l'UFAFP degli obiettivi di
risparmio superiori alla media, che riguardano anche il settore del
personale. 20 dei 270 posti a tempo pieno dell'Ufficio dovranno pertanto
essere soppressi, nella maggior parte dei casi mediante adeguamenti
organizzativi (cfr. scheda informativa). Data la conseguente carenza di
personale, sarà inoltre necessario rinunciare a determinati compiti, il che
richiederà in parte la modifica e l'abrogazione di atti legislativi.

Sostanziale ritiro dal settore dei serbatoi

Nel quadro degli obiettivi di risparmio fissati dal Parlamento, la
Confederazione intende ritirarsi in larga misura dal settore dei serbatoi.
Questo richiederà la revisione parziale della legge federale del 24 gennaio
1991 sulla protezione delle acque, la modifica dell'ordinanza del 28 ottobre
1998 sulla protezione delle acque e l'abrogazione dell'ordinanza del 1°
luglio 1998 contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi. La
Confederazione potrà così rinunciare a gran parte dei compiti legati al
settore dei serbatoi, e in particolare:

·         alle attività di coordinamento e consulenza;

·         all'emanazione di aiuti all'esecuzione concernenti le misure di
protezione, l'obbligo di autorizzazione, l'esercizio nonché il controllo e l
'assicurazione della qualità dei lavori e del materiale da costruzione e

·         alla procedura di omologazione per gli elementi d'impianto.

Il Consiglio federale ha avviato oggi la consultazione sulle suddette
modifiche legislative, che si concluderà il 15 agosto 2004.

Per garantire il mantenimento dell'elevato standard di sicurezza raggiunto
nel settore, la Confederazione intende comunque preservare gli importanti
principi della prevenzione, della facile scoperta e della ritenuta delle
fughe di liquidi nonché le prescrizioni fondamentali riguardanti l'obbligo
di autorizzazione e le misure di protezione. L'obbligo di autorizzazione
cantonale sarà tuttavia limitato agli impianti in prossimità di falde
acquifere utilizzabili.

Impianti a combustione e sovvenzioni forestali

Per quanto riguarda gli impianti a combustione, la procedura di omologazione
federale per le caldaie e i bruciatori sottoposti ad esame del tipo sarà
abolita e risulterà determinante l'omologazione europea. A tale proposito,
il Consiglio federale ha deciso oggi che la necessaria modifica dell'
ordinanza del 16 dicembre 1998 contro l'inquinamento atmosferico entrerà in
vigore il 1° gennaio [FF1] 2005.

Nel settore forestale, nell'ambito della trattazione del Programma di
sgravio 2003 sono state le stesse Camere federali a decidere dove effettuare
i tagli: nel 2006 verranno ridotti i fondi per il bosco di protezione (108
milioni di franchi contro i 120 originariamente previsti dal piano
finanziario) e si risparmierà ancora di più sulla superficie forestale
utilizzata a scopi produttivi (27 milioni di franchi invece di 57). A tal
fine, il Parlamento ha apportato le necessarie modifiche alla legge federale
del 4 ottobre 1991 sulle foreste, che dovranno entrare in vigore il 1°
gennaio 2005, ed ha deciso di decurtare i contributi federali all'economia
forestale, riducendo i crediti di pagamento annuali per ogni Cantone e
stralciando singoli settori sovvenzionabili, in particolare per quanto
riguarda la superficie forestale utilizzata a scopi produttivi. Ciò
richiederà una revisione dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste.
In concreto, ecco i cambiamenti previsti per i settori sovvenzionabili:

·           danni alle foreste: i contributi federali si limiteranno alla
conservazione dei boschi di protezione;

·           gestione forestale: i contributi verranno assegnati solo per la
cura del bosco giovane e per le misure di cura volte alla protezione della
diversità biologica. Nel settore della pianificazione verranno finanziati
esclusivamente i piani interaziendali;

·           strutture di raccordo: i contributi saranno limitati alle nuove
costruzioni realizzate in foreste con particolare funzione protettiva (ad
esempio a monte di insediamenti, linee ferroviarie e strade nazionali).

Secondo quanto deciso oggi dal Consiglio federale, detta modifica dell'
ordinanza dovrà entrare in vigore all'inizio del 2005, contemporaneamente
alla revisione della legge sulle foreste.

Berna, 23 giugno 2004

      DATEC         Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell
'energia e delle comunicazioni

      Servizio stampa e informazione

Informazioni:

·         Philippe Roch, direttore dell'UFAFP, 079 277 51 88

·         Christine Hofmann, capo della divisione Coordinamento e risorse
dell'UFAFP,                  031 322 93 02

Allegati consultabili al sito:

http://www.ambiente-svizzera.ch/buwal/it/medien/presse/artikel/20040623/0109
2/index.html

·         Revisione parziale della legge federale sulla protezione delle
acque (LPAc) e relativo rapporto esplicativo

·         Modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) e
rapporto esplicativo concernente detta modifica e l'abrogazione dell'
ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq)

·         Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt),
relativo rapporto esplicativo e commento ai singoli articoli (solo in
tedesco)

·         Revisione dell'ordinanza sulle foreste (OFo), relativo rapporto
esplicativo e commento ai singoli articoli (solo in tedesco)

----------------------------------------------------------------------------
----

 [FF1]