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Il Consiglio Federale introduce l'obbligo del microchip per i cani a

Il Consiglio Federale introduce l'obbligo del microchip per i cani a
partire dal 2006

Il Consiglio Federale ha deciso mercoledì di introdurre l'obbligo di
identificazione dei cani a partire dal 2006. La regolamentazione fa
parte della riveduta Ordinanza sulle epizoozie (OFE). Il Consiglio
Federale ha inoltre approvato la revisione totale dell'Ordinanza
concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
(OESPA), e le modifiche dell'Ordinanza concernente l'importazione, il
transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE).
L'obbligo di identificazione dei cani entra in vigore a partire dal 1°
gennaio 2006, le altre regolamentazioni dal 1° luglio 2004.

Dal 1 gennaio 2006 i cuccioli devono essere identificati da un
veterinario con un microchip (transponder) e registrati in una banca
dati. I detentori di cani adulti hanno tempo fino alla fine del 2006
per conformarsi all'obbligo. I cani identificati prima del 2006 - con
un microchip o tramite tatuaggio - dovranno essere unicamente
registrati da un veterinario alla banca dati designata dal Cantone. Non
occorre quindi una nuova identificazione.

In questo modo a partire dal 2007 in Svizzera tutti i cani sono
identificati in modo chiaro e non falsificabile e sono registrati in
una banca dati. Il Consiglio Federale, con l'introduzione dell'obbligo
di identificazione, si prefigge di rendere più agevoli le indagini in
caso morsicature, di epidemie, come pure nel caso di animali fuggiti,
trascurati o abbandonati. Già oggi un quarto della popolazione canina
svizzera è identificata con un microchip. Il microchip è obbligatorio
in cinque Cantoni, inoltre a partire dal 1 ottobre prossimo i cani
devono essere identificati mediante microchip o tatuaggio per poter
entrare in un paese dell'Unione Europea (UE).

L'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è ora regolamentata
dall'OESPA. In adeguamento al diritto vigente nell'UE, i sottoprodotti
di origine animale sono suddivisi in tre categorie. I sottoprodotti
della categoria 1 devono essere inceneriti, quelli della categoria 2
possono essere utilizzati come concimi o per la produzione di biogas e
i prodotti della categoria 3 - caratterizzati da una minore componente
di rischio - possono essere impiegati per prodotti tecnici o per la
fabbricazione di alimenti per animali da compagnia. Per principio
dovrebbe essere possibile usare su vasta scala questi sottoprodotti di
origine animale, ad esempio per la produzione di energia, senza per
questo ammorbidire le restrizioni applicate a causa della BSE. In
particolare il divieto di foraggiare tutti gli animali da reddito con
farine animali resta invariato anche nella nuova OESPA. Prima di
permettere l'uso su larga scala dei sottoprodotti di origine animale,
sono state soddisfatte le condizioni elencate in un piano di misure
presentato dall'Ufficio federale dell'agricoltura, dall'Ufficio
federale di veterinaria e dall'Ufficio federale della sanità pubblica.

Le modifiche dell'OITE hanno posto una nuova base per il commercio
internazionale di animali adeguandosi nel contempo agli accordi
bilaterali con l'UE. Inoltre il divieto di importazione di prodotti
derivati da pollame emanato dall'Ufficio federale di veterinaria è
stato confermato dal Consiglio Federale. A partire dal 1 luglio i
viaggiatori non possono più importare carne di pollame, penne e uova
dall'Asia, Africa e pochi Paesi dell'Eurasia (Moldavia, Russia,
Turchia, Ucraina, Bielorussia). In queste regioni la peste aviaria
(influenza dei polli) è ancora presente. Mediante il blocco delle
importazioni il consiglio Federale intende prevenire l'introduzione in
Svizzera di questa epizoozia.

I rispettivi documenti possono essere consultati sulla pagina

www.bvet.admin.ch>Salute degli animali>Legislazione.

Marcel Falk,
 portavoce dell'Ufficio federale di veterinaria,
 tel. 031 323 84 96