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Il CF pone in vigore per il 1.8. la legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Regole semplici per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Berna, 10.06.2004. I valori patrimoniali confiscati saranno in futuro
ripartiti secondo regole semplici e chiare tra le autorità partecipanti al
procedimento penale. Il Consiglio federale ha posto in vigore per il
1°agosto 2004 la legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali
confiscati.

Per promuovere la collaborazione tra le autorità di perseguimento penale
della Confederazione e quelle dei Cantoni e al fine di evitare conflitti di
interesse, la legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati
prevede una chiave di ripartizione fissa:

·         l'ente pubblico (la Confederazione o il Cantone) che ha condotto
il procedimento e pronunciato la confisca riceve i 5/10 dei valori
confiscati; esso riceve la parte più consistente, poiché svolge la maggior
parte del lavoro.

·         La Confederazione riceve i 3/10 dei valori confiscati per il suo
sostegno ai Cantoni nella lotta contro la criminalità. Tale quota compensa
inoltre in parte i costi supplementari che la Confederazione è chiamata a
sostenere a seguito del potenziamento dell'apparato di perseguimento penale
avviato in base al "progetto efficienza".

·         Il Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati,
ottiene i 2/10. Detto Cantone è così indennizzato per la sua collaborazione.
Questa quota vuole impedire che il Cantone avvii essi stesso una procedura
di confisca per garantirsi una parte degli importi confiscati.

L'Ufficio federale di giustizia è responsabile della procedura di
ripartizione interna dei valori confiscati.

La legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati istituisce
inoltre la base legale per la conclusione di accordi internazionali di
ripartizione. Di regola sono previste quote uguali per tutti gli Stati
partecipanti. La conclusione di accordi internazionali di ripartizione
spetta all'Ufficio federale di giustizia che lavora in stretta
collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). I
valori confiscati che provengono dalla corruzione o dall'infedeltà nella
gestione pubblica di capi di Stato o funzionari esteri sono restituiti, come
finora, allo Stato estero leso.

Altre informazioni:

Eduard Achermann, Ufficio federale di giustizia, tel. 079 673 46 81