Il progetto comprende sei
diversi punti: l'obiettivo principale è di garantire un'adeguata protezione
delle invenzioni nel campo della
biotecnologia.
A più riprese il Consiglio federale
ha ribadito che la Svizzera deve sfruttare le opportunità che la biotecnologia
prospetta, per esempio nel campo della protezione dell'ambiente o in quello
della medicina. Un'efficace protezione brevettuale costituisce un fattore chiave
della capacità innovativa e concorrenziale per i rispettivi settori in Svizzera:
crea un incentivo essenziale a investire nella ricerca e nello sviluppo che sono
spesso complessi e costosi in questi settori (p. es. medicinali per malattie
come l'AIDS, il cancro, la malattia di Parkinson o quella di Alzheimer). Il
Consiglio federale è pertanto sempre stato favorevole, anche se non in modo
illimitato, alla possibilità già oggi esistente di proteggere con un brevetto le
invenzioni biotecnologiche.
Già nel 2002, l'opinione pubblica
ebbe l'occasione di pronunciarsi sull'avamprogetto che mirava, fra l'altro, al
ravvicinamento della legge sui brevetti alla Direttiva CE sulla biotecnologia.
Dall'esito della consultazione risultò opportuno, vista l'alta tecnicità e
complessità del tema, un approfondimento della discussione prima di elaborare un
messaggio di legge. Le successive analisi e i dibattiti portarono a una
rielaborazione parziale dell'avamprogetto.
Rispetto all'avamprogetto della prima
consultazione, le modifiche più importanti
riguardano:
-
l'indicazione nella domanda di brevetto della fonte delle risorse
genetiche e del sapere tradizionale sui quali si fonda
l'invenzione;
-
la
pubblicazione di tutte le domande di brevetto e l'introduzione di una procedura
d'opposizione, non onerosa e aperta a chiunque, che consente di verificare se
l'utilizzazione dell'invenzione contravviene alla riserva dell'ordine pubblico o
del buon costume;
-
nel caso di brevetti che hanno come oggetto una sequenza di geni, la
limitazione della portata della protezione allo scopo concretamente spiegato,
per prevenire i temuti ostacoli alla ricerca;
-
l'ampliamento degli atti che sono esclusi dagli effetti di un brevetto;
fra l'altro è previsto un ampio privilegio della ricerca, non limitabile
mediante contratto, così come la libera utilizzazione per scopi didattici o per
la selezione di nuove varietà vegetali di invenzioni
brevettate.
La presente revisione prevede inoltre
una licenza obbligatoria d'esportazione di prodotti farmaceutici protetti da
brevetto verso Paesi in via di sviluppo che non dispongono o dispongono di
insufficienti capacità produttive nel settore farmaceutico e la cui popolazione
è confrontata a gravi problemi sanitari. Infine la presente revisione mira a
permettere la ratifica di tre trattati internazionali e coglie l'occasione per
apportare adeguamenti della legge a diversi nuovi sviluppi sul piano nazionale e
internazionale.
Grazie ai provvedimenti proposti, il
Consiglio federale è convinto di considerare al meglio i molteplici interessi
della società, dell'etica, della ricerca e della scienza a un'adeguata
protezione brevettuale.
La consultazione è concepita in modo da
coinvolgere un'ampia cerchia di interessati e dura quattro mesi. La fine della
consultazione è prevista per il 31 ottobre 2004. La documentazione può essere
richiesta presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale, 3003 Berna,
o consultata direttamente all'indirizzo elettronico
http://www.ige.ch/D/jur
Altre informazioni: