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Ordinanza sulla confisca dei valori patrimoniali iracheni bloccati

Ordinanza sulla confisca dei valori patrimoniali iracheni bloccati

Il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza, che ha
per oggetto la confisca degli averi e delle risorse economiche
dell'Iraq soggetti a blocco, nonché il loro trasferimento al
Development Fund for Iraq.

Con questa ordinanza, che si basa sull'art. 184, cpv. 3 della
Costituzione federale, sono state create le basi legali per la completa
attuazione della risoluzione 1483 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
Spetta al DFE effettuare le confische mediante decisioni formali.
Queste possono essere impugnate mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale. Con questa disposizione si
garantisce alle persone e alle imprese coinvolte la possibilità di far
verificare le confische da un'autorità giudiziaria. Con la costituzione
di una simile via legale, la Svizzera adempie i propri obblighi sanciti
dallo Statuto dell'ONU, nel rispetto della tutela dei diritti
fondamentali svizzeri, europei e internazionali. Questa ordinanza entra
in vigore il 1 luglio 2004.

Sono soggetti a confisca averi iracheni per un totale di circa 180
milioni di franchi svizzeri, che sono stati bloccati soprattutto sulla
base della lista di nomi pubblicata dall'ONU il 26 aprile e trasmessa
al Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

Conformemente alle rispettive risoluzioni dell'ONU, il Consiglio
federale ha introdotto nel contempo una modifica delle ordinanze che
istituiscono rispettivamente misure economiche nei confronti dell'Iraq
e provvedimenti nei confronti  delle persone e delle organizzazioni
legate ad Al-Quaïda o ai Taliban. In base a tale modifica, non sono
bloccati soltanto gli averi, ma anche le risorse economiche. Per
risorse economiche s'intendono i valori patrimoniali di ogni genere,
indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o
immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso.    Il Seco
adotterà i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche,
come ad esempio la menzione di un divieto di disporre dei beni nel
registro fondiario, il pignoramento o il suggellamento di beni di
lusso.

L'estensione di questo blocco colpisce le persone e le
imprese/organizzazioni elencate negli allegati delle ordinanze relative
all'Iraq e ad Al-Quaïda/Taliban.

Le persone e le istituzioni che sono a conoscenza di risorse economiche
presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco, devono
dichiararlo senza indugio al Seco.

Infine, con la modifica dell'ordinanza sull'Iraq, il Consiglio federale
ha deciso che i beni investiti in Svizzera dopo il 22 maggio 2003 da
imprese o da enti pubblici iracheni, non sono soggetti al blocco. In
questo modo si dovrebbe consentire alle imprese di svolgere le attività
necessarie alla ricostruzione dell'Iraq.
I testi delle ordinanze e gli allegati possono essere consultati sul
sito Internet del Seco (www.seco.admin.ch > Politica economica esterna
> Sanzioni / Embarghi > Sanzioni della Svizzera).

Segretariato di stato dell'economia (Seco),
 Othmar Wyss,
 tel. 031/324 09 16