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Nuove norme sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e

Nuove norme sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e
l'UE dal 1° giugno 2004

Il 1° giugno 2004 entrano nella seconda fase le disposizioni
transitorie dell'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sulla
libera circolazione delle persone. A partire da questa data gli
svizzeri avranno libero accesso al mercato del lavoro dei 15 vecchi
paesi UE. Permangono invece i contingenti per i cittadini dell'UE, pur
decadendo in Svizzera la priorità dei lavoratori indigeni rispetto a
quelli comunitari. Nuove misure di accompagnamento dovranno prevenire
il dumping sociale e salariale.

Dal 1 giugno 2004, nei 15 vecchi paesi UE, gli svizzeri verranno
trattati allo stesso modo dei cittadini comunitari per quanto riguarda
le disposizioni di entrata e di soggiorno, nonché per l'accesso al
mercato del lavoro. Ora un datore di lavoro dell'UE può assumere
cittadini svizzeri subito e senza procedura di permesso. Per i
lavoratori svizzeri ben qualificati si aprono pertanto interessanti
prospettive di soggiorno all'estero in seno dell'UE. Questa possibilità
vale anche negli Stati dell'AELS Norvegia e Islanda, ma non ancora nei
nuovi paesi dell'UE.

In Svizzera permane il contingente massimo per l'immigrazione di
cittadini dell'UE fino al 2007, ma dal 1 giugno verranno a cadere
alcune restrizioni. Saranno infatti aboliti la priorità dei lavoratori
indigeni rispetto ai cittadini dell'UE/AELS e il controllo sistematico
di tutti i nuovi contratti di lavoro relativamente alle condizioni di
lavoro e di salario. Per i soggiorni brevi fino a tre mesi e per
l'attività dei fornitori di servizi con sede aziendale in un paese
dell'UE/AELS non sarà più necessario in Svizzera un permesso; basterà
una semplice notifica, che può essere effettuata anche via internet.
Per i nuovi paesi dell'UE, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone entrerà in vigore soltanto nell'estate 2005.

Misure di accompagnamento contro il dumping sociale e salariale

Affinché il mercato svizzero del lavoro sia equilibrato, è importante
che le disposizioni sulla tutela dei lavoratori siano uguali per tutti
i dipendenti, a prescindere dalla loro origine e dalla durata della
loro occupazione nel nostro Paese. Al fine di assicurare questa tutela
e di prevenire il dumping salariale il Parlamento ha adottato misure di
accompagnamento alla libera circolazione delle merci. In primo luogo
esse regolano le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, ovvero
delle persone che, per un periodo di tempo limitato, vengono mandate a
lavorare in Svizzera da imprese con sede all'estero. In secondo luogo,
in caso di abuso possono essere dichiarate vincolanti, a condizioni
semplificate, le disposizioni sul salario e sulla durata del lavoro,
contenute nei contratti collettivi di lavoro (CCL) e, in terzo luogo,
possono essere stabiliti i salari minimi sulla base dei contratti
normali di lavoro.
Per attuare le misure di accompagnamento, sia la Confederazione sia i
Cantoni hanno istituito le cosiddette Commissioni tripartite.
Quest'ultime sono costituite da rappresentanti della Confederazione,
delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il loro
compito è di osservare l'evoluzione del mercato del lavoro, di rilevare
i casi di dumping salariale e di proporre alle autorità politiche
competenti le misure del caso. Tutti i Cantoni della Svizzera hanno
nominato queste commissioni tripartite.

Per ulteriori informazioni: Dieter Grossen, direttore supplente
dell'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e
dell'emigrazione (IMES), oppure Daniel Veuve, capo del settore
Relazioni di lavoro, Segretariato di Stato dell'economia (Seco),
lunedì, 14:00  15:00, presso la sala giornalisti del Palazzo federale.

Servizio d'informazione IMES
 tel. +41 (0)31 324 31 50
 Servizio Comunicazione seco
  tel. +41 (0)31 323 37 90