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Entra in vigore la nuova ordinanza sull'indicazione dei prezzi

Entra in vigore la nuova ordinanza sull'indicazione dei prezzi

Obbligo d'indicazione delle tariffe odontoiatriche e dei prezzi per i
numeri telefonici dei servizi a valore aggiunto Il 1° giugno 2004
entrano in vigore le nuove disposizioni dell'ordinanza sull'indicazione
dei prezzi. Da questa data i dentisti dovranno indicare le loro tariffe
e i fornitori di servizi telefonici a valore aggiunto saranno tenuti a
rispettare prescrizioni più rigide in materia di trasparenza dei
prezzi. I fogli informativi redatti dal Segretariato di Stato
dell'economia (Seco) a questo proposito sono ora disponibili in formato
elettronico.

Dal 1 giugno 2004 le prestazioni di servizi odontoiatrici saranno
soggette all'obbligo di indicazione dei prezzi. Le relative spiegazioni
sono ora disponibili in formato elettronico. L'elemento fondamentale è
costituito dall'indicazione ben visibile, sul tariffario riassuntivo o
sulla tabella odontoiatrica completa, del valore del punto tariffale
collegato al punto della prestazione. I dentisti che non fatturano
secondo il sistema del punto tariffale possono indicare la tariffa
oraria o forfetaria.  Le indicazioni dei prezzi, chiaramente leggibili,
devono essere esposte o affisse nei luoghi normalmente frequentati dai
clienti e facilmente accessibili. Le nuove disposizioni consentono ai
clienti di farsi un'idea delle tariffe odontoiatriche, ma non di
calcolare in anticipo con precisione il prezzo finale. Quest'ultimo è
la risultante di diversi fattori, che dipendono in particolare dallo
stato di salute dentaria del paziente. Chi vuole conoscere in anticipo
e con la maggior precisione possibile il prezzo definitivo, ha la
possibilità di chiedere un preventivo, generalmente a pagamento.

Per i servizi telefonici a valore aggiunto la cui tassa di base o il
cui prezzo al minuto supera i due franchi, non può essere fatturata
alcuna prestazione al cliente se il prezzo non è stato indicato
chiaramente in anticipo. Questa regola si applica a tutti i servizi a
valore aggiunto a pagamento, indipendentemente dal tipo di numero (01,
031, 08xy-, 090x- o numeri brevi) o dai mezzi tecnici (rete fissa, fax,
internet) attraverso i quali vengono offerti. Se le tasse fisse
superano i dieci franchi o se il prezzo al minuto supera i cinque
franchi, il servizio a valore aggiunto può essere addebitato al cliente
soltanto se questo ha confermato il collegamento con un segnale
speciale. Anche per i servizi a valore aggiunto offerti attraverso la
telefonia mobile devono essere indicati l'eventuale tassa di base e il
prezzo per unità d'informazione. Il consumatore deve inoltre essere
informato sulla procedura per disattivare il servizio, dato che la sua
preventiva approvazione implica di norma la trasmissione di diverse
singole informazioni (SMS/MMS ecc.).

I fogli informativi sono disponibili sul sito: www.seco.admin.ch -
Soggetti speciali - Concorrenza - L'indicazione dei prezzi

Segretariato di Stato dell'economia
Comunicazione

Guido Sutter,
 settore Diritto,
 tel. 031 322 28 14 oppure 079 248 29 08