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Berna, 12.05.2004. A decorrere dal 1° giugno di quest'anno, i posti di confine svizzeri possono rilevare e registrare le impronte digitali di chiunque entri illegalmente in Svizzera. Sinora ciò era possibile solo per le persone prive di documenti d'identità. Il Consiglio federale ha deciso oggi due pertinenti modifiche d'ordinanza.

 

 

Dall'autunno 2002, i posti di confine svizzeri sono allacciati al sistema di identificazione automatizzata delle impronte digitali AFIS (Automatisierte Fingerabdruck-Identifikationssystem). Tale sistema consente di registrare i dati segnaletici rilevati dalle autorità cantonali, federali o straniere nel contesto di procedimenti penali o altre mansioni attribuite loro per legge. Le prime esperienze dei posti di confine dimostrano che la regolamentazione vigente non è sufficiente.

 

Attualmente non è ammessa la registrazione in AFIS delle impronte digitali di persone che tentano di entrare illegalmente in Svizzera provviste di un documento d'identità. Delle ca. 8000 persone di cui è stata costatata l'entrata illegale nel 2003, ca. 2000 disponevano di un documento d'identità nazionale in corso di validità. Di regola, queste persone riprovano più tardi ad entrare illegalmente in Svizzera. Se vi riescono, sovente depositano una domanda d'asilo (senza produrre documenti).

 

Se sin dal primo arresto al momento del passaggio illegale del confine si fossero registrate le impronte digitali, l'identità delle persone in questione potrebbe essere stabilita in maniera inequivocabile. Grazie alla modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri e dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici, a decorrere dal 1° giugno 2004 ciò sarà possibile.

Le modifiche d'ordinanza comportano agevolamenti essenziali per le autorità incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento. La registrazione garantisce inoltre un effetto preventivo per quel che concerne le domande d'asilo abusive.

 

La necessaria base legale per il rilevamento e la registrazione delle impronte digitali nella procedura del diritto in materia di stranieri è data dall'articolo 22c capoverso 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Detta disposizione prevede il rilevamento delle impronte digitali se ciò è necessario per stabilire l'identità.

   

Altre informazioni:

Servizio d'informazione dell'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES), tel. 031 / 324 31 50