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Disposizioni in materia di risanamento e liquidazione di banche nonché maggiore protezione dei depositanti


COMUNICATO STAMPA

Disposizioni in materia di risanamento e liquidazione di banche nonché
maggiore protezione dei depositanti

31 mar 2004 (DFF) Il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto al 1°
luglio 2004 la modifica della legge sulle banche, decisa l'autunno scorso
dal Parlamento, unitamente agli adeguamenti delle relative ordinanze. La
procedura in materia di risanamento e liquidazione di banche viene così
semplificata e uniformata. La protezione dei depositanti viene migliorata e
adeguata al livello di protezione vigente nell'UE; la legge concede comunque
alle banche un anno di tempo per apportare gli adeguamenti necessari.

L'impulso a modificare la legge è stato dato a suo tempo dalla chiusura
della Cassa di risparmio e di credito di Thun (SLT), che ha destato grande
sconcerto nell'opinione pubblica e ha avuto risalto anche fuori dai confini
nazionali. La procedura di liquidazione della SLT ha evidenziato diverse
lacune. Alla luce di questa situazione, si è sentita altresì l'esigenza di
rafforzare la protezione dei depositanti. La modifica di legge, approvata
all'unanimità dal Parlamento l'ottobre scorso, consente di raggruppare nella
legge sulle banche e concentrare all'essenziale le disposizioni in materia
di fallimento della banca, attualmente disseminate in diversi atti
normativi. La vigilanza, il risanamento e la liquidazione di banche sono
meglio armonizzati e posti sotto l'esclusiva responsabilità della
Commissione federale delle banche (CFB). La nuova procedura di risanamento
può essere adeguata a ogni singolo caso. Dopo aver sentito creditori e
proprietari, l'incaricato del risanamento elabora un piano di risanamento,
che dovrà essere omologato dalla CFB. Nei casi in cui non si raggiunge il
risanamento, la CFB avvierà la procedura di fallimento della banca.

Anche la protezione dei depositanti viene migliorata. In caso di
liquidazione di una banca, i creditori con depositi fino a 5'000 franchi
vengono soddisfatti prima di tutti gli altri creditori. Il privilegio nel
fallimento dell'importo di 30'000 franchi è esteso a tutti i depositi presso
banche. I depositi privilegiati sono ora protetti da una garanzia
obbligatoria, fondata in massima parte sull'autodisciplina delle banche.
L'autodisciplina deve essere approvata dalla CFB. Per la garanzia dei
depositi è stato fissato un importo massimo di quattro miliardi di franchi.
Quest'ultimo è quattro volte superiore a quello attuale. Le banche sono
inoltre tenute a coprire complessivamente la metà di tale importo con
liquidità supplementare. I depositanti ottengono in questo modo un livello
di protezione paragonabile a quello vigente nell'EU. Le banche hanno un anno
di tempo per adeguare la garanzia dei depositi alle nuove esigenze.

Informazioni per i giornalisti:

Barbara Schaerer, Amm. federale delle finanze, tel. 031 322 60 18

Dipartimento federale delle finanze DFF
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