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Entrata in vigore delle disposizioni in materia di trasparenza nella previdenza professionale


COMUNICATO STAMPA

Entrata in vigore delle disposizioni in materia di trasparenza nella
previdenza professionale

24 mar 2004 (DFF) In data odierna il Consiglio federale ha approvato una
modifica dell'ordinanza sull'assicurazione vita, che fa maggiore chiarezza
nella previdenza professionale. Parallelamente è stata introdotta una quota
minima di distribuzione nell'ambito della partecipazione alle eccedenze
("legal quote").

Nel quadro della revisione della legge sulla previdenza professionale (LPP)
è stata modificata anche la legge sull'assicurazione vita (LAssV). La nuova
disposizione obbliga gli istituti privati di assicurazione sulla vita, che
operano nel settore della previdenza professionale, a presentare il conto
d'esercizio in modo più differenziato - più trasparente - di quanto avvenuto
finora. Inoltre, il Consiglio federale decide l'entità delle eccedenze che
devono essere versate ("legal quote"). L'articolo 6 LAssV obbliga il
Consiglio federale a emanare le disposizioni esecutive necessarie. La
modifica dell'ordinanza sull'assicurazione vita adempie questo compito.

Disposizioni in materia di trasparenza

Le disposizioni in materia di trasparenza esigono che gli assicuratori
tengano una contabilità della previdenza professionale separata da quella
delle altre attività (assicurazione individuale sulla vita, assicurazione
collettiva, che non serve alla previdenza professionale, e operazioni con
l'estero). Gli averi degli assicurati devono essere custoditi separatamente
dagli altri valori patrimoniali in un fondo speciale di garanzia per la
previdenza professionale.

All'interno della previdenza professionale è prescritta una dettagliata
ripartizione del conto d'esercizio nelle seguenti componenti: risparmio,
rischio e spese amministrative. Infine, ogni assicuratore deve approntare
all'attenzione delle proprie fondazioni collettive e degli istituti di
previdenza assicurati le informazioni necessarie per l'adempimento degli
obblighi legali d'informazione introdotti nella nuova LPP.

"Legal quote"

Ai sensi dell'articolo 6 LAssV la "legal quote" stabilisce: "in quale misura
le eccedenze sono versate agli istituti di previdenza e alle opere
previdenziali". Secondo il progetto della nuova legge sulla sorveglianza
degli assicuratori (LSA), deve essere versato almeno il 90 per cento delle
eccedenze. Nel corso del dibattito parlamentare era stata sollevata la
questione se con il termine "eccedenza" si debba intendere l'eccedenza lorda
(l'utile prima della deduzione degli oneri) oppure l'eccedenza netta
(l'utile dopo la deduzione degli oneri). In Parlamento ci sono stati
sostenitori di entrambe le interpretazioni. Le ordinanze menzionate
prevedono un compromesso tra le due varianti; in linea di principio si
prende come base l'eccedenza lorda, tuttavia negli anni caratterizzati da un
buon utile si passa all'utile netto.

In questo modo si realizzano entrambi gli obiettivi perseguiti con
l'introduzione di una quota minima di distribuzione: limitare la possibilità
degli istituti d'assicurazione di conseguire degli utili, senza impedire la
formazione del necessario capitale di rischio. La formazione di capitale di
rischio è prescritta dalla legge affinché i diritti degli assicurati non
siano messi in pericolo, le garanzie nei loro confronti possano essere
costantemente rispettate e anche i rischi "peggiori" possano rimanere
assicurati.

Informazioni per i giornalisti:
Manfred Hüsler, tel. 031/ 324 93 38

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
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