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Nuovo prolungamento della durata massima dell'indennità per lavoro

Nuovo prolungamento della durata massima dell'indennità per lavoro
ridotto

Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha deciso di prolungare
nuovamente di sei mesi il periodo di riscossione dell'indennità per
lavoro ridotto, portandolo da 12 a 18 mesi. Tale prolungamento è
limitato nel tempo, ossia fino al 30 giugno 2004. La deduzione di un
giorno del periodo di attesa rimane applicabile.

La decisione del Consiglio federale corrisponde all'intento del
legislatore, in un periodo congiunturale difficile, di sgravare
finanziariamente i datori di lavoro al fine di evitare licenziamenti.
Ciò comporterà costi supplementari per l'assicurazione contro la
disoccupazione in materia di indennità per lavoro ridotto; tali costi
saranno però compensati dal risparmio in termini di indennità di
disoccupazione versate grazie ai licenziamenti evitati. Tale misura è
stata introdotta per la prima volta il 1 ottobre 2002 ed è valida fino
al 31 marzo 2004.

La modifica decisa entra in vigore il 1 aprile 2004.

Hans-Peter Egger,
 seco,
 Mercato del lavoro/Assicurazione contro la disoccupazione,
 tel. 031 324 02 17