Nel quadro
del programma di sgravio 2003 il Consiglio federale aveva sottoposto al
Parlamento un cambiamento di sistema nel settore dell'asilo e degli stranieri,
cambiamento in virtù del quale i Cantoni non riceveranno più nessun rimborso da
parte della Confederazione per l'aiuto sociale da essi fornito alle persone la
cui decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in
giudicato. Tali persone devono lasciare la Svizzera autonomamente. Se
disattendono l'obbligo di partenza sono considerate persone che soggiornano
illegalmente in Svizzera. In luogo e vece dell'importo forfetario ordinario per
l'aiuto sociale, la Confederazione versa ai Cantoni un'indennità unica per
l'aiuto in situazioni di bisogno, copre i costi usuali per la partenza e versa
un'indennità per ogni rinvio effettuato con successo.
Modifiche
in base ai risultati della consultazione
·
L'indennizzo
per l'aiuto in situazioni di bisogno sarà versato al Cantone competente per
l'esecuzione dell'allontanamento. Il progetto inviato in consultazione prevedeva
invece una ripartizione dell'indennizzo tra i Cantoni d'ubicazione dei centri di
registrazione e i Cantoni con le principali
agglomerazioni.
·
L'aiuto
sociale ordinario sarà rimborsato ai Cantoni fino a dieci giorni dopo il
passaggio in giudicato di una decisione di non entrata nel merito e
d'allontanamento. Il progetto inviato in consultazione prevedeva un termine di
sei giorni.
·
L'indennizzo
per l'esecuzione viene versato ai Cantoni dopo l'esecuzione controllata del
rinvio. Il versamento di tale indennizzo non è più limitato a nove
mesi.
I seguenti
punti del progetto inviato in consultazione sono stati
mantenuti:
·
L'importo
dell'indennizzo per l'aiuto in situazioni di bisogno è di 600 franchi. Tale
importo può essere adeguato previa valutazione nell'ambito del
monitoraggio.
·
Durante un
periodo di nove mesi, la
Confederazione versa ai Cantoni l'importo forfetario ordinario per l'aiuto in
situazioni di bisogno per le persone la cui decisione di non entrata nel merito
e d'allontanamento è passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della
legge federale sul programma di sgravio 2003 (i cosiddetti „casi transitori“), a
condizione però che sia stata approvata una domanda di sostegno all'esecuzione
con assunzione dei costi. Il termine di nove mesi è già contemplato dalle
disposizioni transitorie della legge.
Il
cambiamento di sistema entra in vigore il 1° aprile 2004.
Altre informazioni:
Brigitte Hauser-Süess,
Media & Comunicazione UFR, 031 325 93 50
Dominique Boillat,
Media & Comunicazione UFR, 031 325 98 80