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Berna, 24.03.2004 In data odierna il Consiglio federale ha approvato l'adeguamento di tre ordinanze relative al settore dell'asilo e degli stranieri. L'adeguamento si è reso necessario per poter attuare, dal 1° aprile 2004, il cambiamento di sistema nel settore dell'asilo previsto dal programma di sgravio 2003.

Nel quadro del programma di sgravio 2003 il Consiglio federale aveva sottoposto al Parlamento un cambiamento di sistema nel settore dell'asilo e degli stranieri, cambiamento in virtù del quale i Cantoni non riceveranno più nessun rimborso da parte della Confederazione per l'aiuto sociale da essi fornito alle persone la cui decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato. Tali persone devono lasciare la Svizzera autonomamente. Se disattendono l'obbligo di partenza sono considerate persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. In luogo e vece dell'importo forfetario ordinario per l'aiuto sociale, la Confederazione versa ai Cantoni un'indennità unica per l'aiuto in situazioni di bisogno, copre i costi usuali per la partenza e versa un'indennità per ogni rinvio effettuato con successo.

Modifiche in base ai risultati della consultazione

·           L'indennizzo per l'aiuto in situazioni di bisogno sarà versato al Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento. Il progetto inviato in consultazione prevedeva invece una ripartizione dell'indennizzo tra i Cantoni d'ubicazione dei centri di registrazione e i Cantoni con le principali agglomerazioni.

·           L'aiuto sociale ordinario sarà rimborsato ai Cantoni fino a dieci giorni dopo il passaggio in giudicato di una decisione di non entrata nel merito e d'allontanamento. Il progetto inviato in consultazione prevedeva un termine di sei giorni.

·           L'indennizzo per l'esecuzione viene versato ai Cantoni dopo l'esecuzione controllata del rinvio. Il versamento di tale indennizzo non è più limitato a nove mesi.

I seguenti punti del progetto inviato in consultazione sono stati mantenuti:

·           L'importo dell'indennizzo per l'aiuto in situazioni di bisogno è di 600 franchi. Tale importo può essere adeguato previa valutazione nell'ambito del monitoraggio.

·           Durante un periodo di nove mesi, la Confederazione versa ai Cantoni l'importo forfetario ordinario per l'aiuto in situazioni di bisogno per le persone la cui decisione di non entrata nel merito e d'allontanamento è passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge federale sul programma di sgravio 2003 (i cosiddetti „casi transitori“), a condizione però che sia stata approvata una domanda di sostegno all'esecuzione con assunzione dei costi. Il termine di nove mesi è già contemplato dalle disposizioni transitorie della legge.

Il cambiamento di sistema entra in vigore il 1° aprile 2004.

 

Altre informazioni:

Brigitte Hauser-Süess, Media & Comunicazione UFR, 031 325 93 50

Dominique Boillat, Media & Comunicazione UFR, 031 325 98 80