Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Migliore protezione delle vittime di incidenti della circolazione avvenuti all'estero: il Liechtenstein concede la reciprocità


COMUNICATO STAMPA

Migliore protezione delle vittime di incidenti della circolazione avvenuti
all'estero: il Liechtenstein concede la reciprocità

26 feb 2004 (UFAP) Il Principato del Liechtenstein ha appena concesso la
reciprocità alla Svizzera nell'applicazione delle disposizioni trasposte
dalla quarta direttiva della Comunità europea (CE) in materia di
assicurazione autoveicoli. Queste disposizioni migliorano sostanzialmente la
protezione delle vittime di incidenti della circolazione.

La Svizzera ha trasposto unilateralmente il contenuto della direttiva
europea nel suo diritto interno. Queste disposizioni sono entrate in vigore
all'inizio del 2003 come nella Comunità europea. Il sistema può comunque
funzionare solo se lo Stato interessato applica anch'esso queste
disposizioni nei confronti della Svizzera. La Svizzera ha pertanto
dichiarato ai Paesi dello Spazio economico europeo la sua disponibilità ad
applicare il sistema della quarta direttiva sull'assicurazione autoveicoli
con riserva della reciprocità. Ciò significa che una persona domiciliata in
Svizzera può far valere i diritti secondo la direttiva della CE solo se lo
Stato, in cui è immatricolato e assicurato il veicolo responsabile
dell'incidente, concede la reciprocità alla Svizzera.

Il Principato del Liechtenstein è il primo Stato a concedere la reciprocità
alla Svizzera in questo ambito. Per la prima volta quindi, queste
disposizioni di protezione delle vittime di incidenti della circolazione
potranno pienamente esplicare i loro effetti.

Le vittime hanno a loro disposizione un interlocutore che rappresenta
l'assicuratore estero nel loro Paese di domicilio e possono chiedere a
quest'ultimo che si pronunci entro 3 mesi sulla loro richiesta d'indennità.
Se l'assicuratore non rispetta questa disposizione, le vittime possono
presentare la loro domanda a un organismo creato a tale scopo ("organismo
d'indennizzo"). Esso s'incaricherà di far reagire l'assicuratore e, se del
caso, procederà esso stesso a versare l'indennità al posto
dell'assicuratore.

L'Ufficio federale delle assicurazioni private tiene una lista degli Stati
che accordano la reciprocità. La lista è pubblicata nel suo sito internet.

Informazioni per i giornalisti: Valérie Staehli, tel. 022 320 08 73 o 079
582 15 57

Ufficio federale delle assicurazioni private
Friedheimweg 14
CH-3003 Berna
http://www.bpv.admin.ch