Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità e dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Dipartimento federale dell'interno
Comunicato stampa
Berna, 28 gennaio 2004
Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità e
dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Il Consiglio federale ha approvato le modifiche dell'ordinanza sull'
assicurazione invalidità e dell'ordinanza sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti, che entreranno in vigore il 1° marzo 2004.
Tra le modifiche, in maggioranza d'ordine tecnico, ve ne sono due che
riguardano più da vicino gli assicurati e alcune organizzazioni private per
l'aiuto agli invalidi.
Assegni speciali per i costi di trasporto
Con l'entrata in vigore delle modifiche gli assegni per i costi di trasporto
legati ai provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica, come la logopedia
o l'insegnamento della lettura labiale, verranno concessi a tutti gli
assicurati e non solo alle persone affette da un handicap fisico o della
vista. In questo modo si è voluto eliminare la disparità di trattamento
criticata dal Tribunale federale delle assicurazioni.
Disposizioni transitorie per gli anni 2005-2006 relative ai sussidi per i
costi generati dall'accompagnamento a domicilio
Il 1° gennaio 2004, con la 4a revisione AI, è stato introdotto - per gli
assicurati che non vivono in una casa per invalidi - il diritto ad un
assegno per grandi invalidi qualora esista un bisogno d'accompagnamento nell
'organizzazione della realtà quotidiana (fare la spesa, occuparsi di
questioni amministrative ecc.). Quest'assegno, concesso a titolo personale,
permetterà agli aventi diritto di coprire gran parte dei costi dovuti all'
accompagnamento a domicilio. Questa modifica fa sì che i sussidi accordati
dall'AI alle organizzazioni per l'aiuto agli invalidi per finanziare l'
accompagnamento a domicilio potranno essere ridotti. Nei fatti, a partire
dal 2005, i sussidi per le prestazioni d'accompagnamento a domicilio
continueranno ad essere versati, alle organizzazioni interessate, unicamente
per gli assicurati che, bisognosi di una tale prestazione, non avranno
diritto a un assegno per grandi invalidi per quanto riguarda l'
organizzazione della realtà quotidiana o dovranno aspettare che trascorra il
termine di attesa di 1 anno.
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Daniela Foffa, Progetti e compiti speciali,
Ambito assicurazione invalidità
Ufficio federale delle assicurazioni sociali