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Comunicato stampa

Nuova legge federale sulla procedura di consultazione

Il Consiglio federale intende disciplinare il diritto in materia di procedura di consultazione in una nuova legge separata e ha pertanto sottoposto per approvazione il relativo messaggio al Parlamento. Tiene così conto dell’importante ruolo che tale strumento svolge nella formazione delle opinioni e nel processo decisionale nella nostra democrazia di concordanza.

La procedura di consultazione si è affermata in Svizzera come tappa importante nell’ambito della preparazione di atti legislativi e in particolare come unica fase pubblica del processo legislativo. Attualmente è uno strumento centrale per coinvolgere i Cantoni, i partiti e le cerchie interessate nella formazione delle opinioni e nell’elaborazione delle decisioni. Consente alla Confederazione di informare l’opinione pubblica sui progetti pianificati e di verificarne tempestivamente l’esattezza materiale e l’idoneità all’attuazione nonché di valutare il consenso che raccolgono. Data la grande importanza pratica e politica della procedura di consultazione, una disposizione di principio in materia (art. 147 Cost.) è stata inserita per la prima volta nella vigente Costituzione federale del 1999 con l’obiettivo di consolidare e ottimizzare la procedura di consultazione.

Il principio costituzionale deve ora essere concretizzato e attuato in vista del consolidamento perseguito. "Consolidamento" significa in questo contesto fissare chiare condizioni affinché lo strumento della procedura di consultazione sia effettivamente limitato ai progetti importanti.

Nell’interesse di una regolamentazione trasparente che risponda ai bisogni dei cittadini e tenga adeguatamente conto dell’importanza politica della procedura di consultazione, le nuove disposizioni sono fissate in una legge separata (Legge sulla procedura di consultazione, LPCo). Si tratta di un disegno di legge snello, limitato intenzionalmente ai principi.

Le maggiori novità principali rispetto alla regolamentazione precedente contenuta nell’ordinanza del  1991 sono primariamente la precisazione dei progetti per i quali deve essere indetta obbligatoriamente una procedura di consultazione; in questo contesto le consultazioni relative in particolare ai progetti di esperti sono sottoposte a regole restrittive: se è prevista a titolo eccezionale una consultazione, il Consiglio federale espone la propria posizione all’attenzione delle persone e organizzazioni consultate. Inoltre, l’elenco delle cerchie consultate viene allargato moderatamente rispetto alla regolamentazione attuale; oltre ai Cantoni, ai partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale e alle organizzazioni padronali e sindacali nazionali dell’economia, sono invitate a esprimere un parere le federazioni centrali dei Cantoni, delle città, dei Comuni, delle regioni di montagna che operano a livello nazionale. Infine la pubblicità della procedura di consultazione è ora ancorata esplicitamente nella legge: è così stabilito che i pareri inoltrati dai partecipanti sono pubblici.

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA

Informazione e comunicazione

Berna, 21 gennaio 2004

Per informazioni:

Capo della sezione del diritto della Cancelleria federale:

Thomas Sägesser (Tel. 031/322 41 51)