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Obbligo d'indicazione delle tariffe odontoiatriche e di annuncio dei

Obbligo d'indicazione delle tariffe odontoiatriche e di annuncio dei
prezzi per i numeri telefonici dei servizi a valore aggiunto: il
Consiglio federale fissa l'entrata in vigore

I dentisti dovranno rendere noti i loro prezzi, lo stesso dovranno fare
gli offerenti di servizi telefonici a valore aggiunto, e i commercianti
in futuro dovranno includere le tasse di smaltimento anticipate nei
prezzi indicati. Il 21 gennaio 2004, il Consiglio federale ha approvato
la modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi e ne ha fissato
l'entrata in vigore al 1° giugno 2004.

Le prestazioni di servizi odontoiatrici saranno assoggettate
all'obbligo di indicazione dei prezzi. A differenza delle prestazioni
di servizi medici, che normalmente sono saldate tramite le casse
malati, le prestazioni di servizi odontoiatrici sono fatturate
direttamente al consumatore. È perciò evidente il suo interesse a
essere informato dei prezzi prima di ricorrere a una cura, anche se il
prezzo definitivo non può essere stabilito con precisione in anticipo.
Quest'ultimo è la risultante di diversi fattori, che dipendono in
particolare dallo stato dei denti della singola persona. Chi vuole
conoscere in anticipo e con la maggior precisione possibile il prezzo
definitivo ha la possibilità di chiedere un preventivo, generalmente
gratuito. Il modo d'indicazione dei prezzi è fissato in un foglio
informativo, con soluzioni flessibili. L'elemento fondamentale è
costituito dal riferimento al valore del punto, che si fonda su un
sistema convenuto in base al diritto privato e che quindi non può
essere ripreso tale e quale in un'ordinanza di diritto pubblico. In
questo sistema, la fissazione e la comunicazione del valore del punto
sono di competenza del singolo dentista.

Per i servizi telefonici a valore aggiunto la cui tassa di base o il
cui prezzo al minuto superano i due franchi, al cliente non può essere
fatturata nessuna prestazione il cui prezzo non sia stato indicato
chiaramente in anticipo. Questa regola si applica a tutti i servizi a
valore aggiunto a pagamento, indipendentemente dal tipo di numero (01,
031, 08xy-, 090x- o numeri abbreviati) o dai mezzi tecnici (rete fissa,
fax, internet) attraverso i quali vengono offerti. Se le tasse fisse
superano i dieci franchi o se il prezzo al minuto supera i cinque
franchi, il servizio a valore aggiunto può essere addebitato al cliente
soltanto se questo ha confermato il collegamento con un segnale
speciale. Anche per i servizi a valore aggiunto offerti attraverso la
telefonia mobile devono essere indicati l'eventuale tassa di base e il
prezzo per unità d'informazione. Il consumatore deve inoltre essere
informato sulla procedura per disattivare il servizio, dato che la sua
preventiva approvazione implica di norma la trasmissione di diverse
singole informazioni (SMS/MMS ecc.).

Infine, in futuro occorrerà includere nel prezzo indicato le tasse di
smaltimento anticipate e facoltative, come quelle prelevate nel settore
della protezione ambientale (per bottiglie PET, apparecchi elettrici ed
elettronici, ecc.). Questa disposizione sarà applicata a partire dal 1
giugno 2005, mentre le altre disposizioni entreranno in vigore già il 1
giugno di quest'anno. Durante il periodo transitorio, le tasse di
smaltimento anticipate dovranno però essere indicate separatamente sia
nel punto vendita che nella pubblicità.

Guido Sutter,
 seco,
 servizio giuridico,
 tel. +41 (0)31 322 28 14