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Assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore:

COMUNICATO STAMPA

Assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore:
somme di copertura minima più elevate a partire dal 1° gennaio 2005

Il Consiglio federale ha deciso una serie di importanti modifiche dell'
ordinanza sull'assicurazione dei veicoli. Le nuove prescrizioni riguardano
le somme di copertura minima dell'assicurazione di responsabilità civile per
i veicoli a motore e le biciclette nonché le pratiche relative al
cambiamento di detentore.

Il Consiglio federale ha deciso di adattare le somme di copertura minime
dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore e le
biciclette ai crescenti costi della vita e della salute. In caso di
sinistro, l'assicuratore deve pagare i nuovi contributi (cfr. tabella) anche
se non ha adattato i propri contratti di assicurazione. Gli assicuratori
che, in ragione dell'aumento delle somme di copertura minima, sono tenuti a
pagare prestazioni supplementari, possono disporre un aumento dei premi. Gli
assicurati hanno tuttavia la possibilità di sciogliere il contratto. In caso
contrario, si desume il loro accordo in merito all'adeguamento del
contratto. Con ogni probabilità, anche con queste modifiche, i premi per i
detentori di veicoli a motore non aumenteranno, in quanto il 99,7% di essi
dispone di una copertura illimitata o di una copertura di 100 milioni di
franchi.

Autorizzazione di circolazione provvisoria

Analogamente a quanto già avviene in alcuni Cantoni, a partire dal 1° marzo
2004 in tutta la Svizzera sarà possibile procedere al cambiamento di
detentore per posta. Per poter approfittare dell'autorizzazione di
circolazione provvisoria, il detentore deve inviare i necessari documenti
del veicolo per posta all'Ufficio della circolazione stradale. Fino al
rilascio della nuova licenza di circolazione, il conducente deve recare con
sé un modulo conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza sull'assicurazione
dei veicoli. L'autorizzazione di circolazione provvisoria è valida soltanto
per le corse in Svizzera e per i veicoli che sono autorizzati a portare le
stesse targhe. Inoltre, è vietato mettere in circolazione provvisoriamente
un veicolo leggero (per es. un'automobile) per un veicolo pesante (per es.
un camion). Gli Uffici cantonali della circolazione rilasciano informazioni
sulle ulteriori condizioni che devono essere adempiute per poter
approfittare di questa novità.

Berna, 14 gennaio 2004

      DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni

      Servizio stampa

Informazioni: Servizio stampa dell'Ufficio federale delle strade USTRA, 031
324 14 91