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La riforma della protezione civile entra in vigore il 1° gennaio 2004

3003 Berna, 22 dicembre 2003

Informazione per i media

La riforma della protezione civile entra in vigore il 1° gennaio 2004

L'entrata in vigore della nuova legge sulla protezione della popolazione e
sulla protezione civile il 1° gennaio 2004 comporterą profondi cambiamenti
per la protezione civile. Sarą impiegata principalmente per l'aiuto in caso
di catastrofi, i suoi effettivi saranno ridotti e ringiovaniti, sarą pił
flessibile e la sua istruzione pił polivalente.

Il 18 maggio 2003, il popolo svizzero ha approvato la nuova legge sulla
protezione della popola-zione e sulla protezione civile con oltre l'80% dei
voti. Con l'entrata in vigore della legge il 1° gennaio 2004, la protezione
civile sarą soggetta a numerosi cambiamenti. In qualitą di organizza-zione
partner nel sistema coordinato della protezione della popolazione, sarą
focalizzata in primo luogo sull'aiuto in caso di catastrofi.

Finora il reclutamento si svolgeva in sede separata dall'esercito e durava
al massimo un giorno. Con l'entrata in vigore della riforma sarą svolto in
comune con l'esercito in uno dei sette centri di reclutamento e durerą da
due a tre giorni. Non vi sarą libertą di scelta tra incorporazione nell'
esercito o nella protezione civile; la precedenza sarą data all'esercito. L'
obbligo di servire nel-la protezione civile durerą dai 20 ai 40 anni, e non
pił fino ai 50 anni come finora. Chi ha prestato servizio militare non sarą
pił incorporato nella protezione civile, a condizione che abbia svolto
almeno 50 giorni di servizio. L'effettivo complessivo della protezione
civile sarą ridotto dagli attua-li 280'000 a circa 120'000 militi.

Istruzione pił polivalente
La riforma porterą importanti cambiamenti anche nel campo dell'istruzione,
che sarą pił lunga e pił polivalente. Finora l'istruzione di base durava al
massimo cinque giorni, d'ora in avanti durerą da due a tre settimane. Se
finora i militi potevano essere convocati al massimo due giorni all'anno per
svolgere i corsi di ripetizione, d'ora in poi potranno essere chiamati da
due a cinque giorni. Gli specialisti e i quadri frequentano corsi d'
istruzione complementari.

La riforma comporterą dei cambiamenti anche per la tassa d'esenzione dall'
obbligo militare. Finora l'aliquota era fissata al 2% del reddito
imponibile, per un importo massimo di 150 franchi. Ora l'aliquota ammonta al
3%, per un importo minimo di 200 franchi. Per ogni giorno di servizio
pre-stato nella protezione civile, la tassa d'esenzione dall'obbligo
militare non sarą pił ridotta del 10, ma solo del 4%. In compenso, l'obbligo
di versare la tassa d'esenzione sussisterą solo fino ai 30 anni, e non pił
fino ai 42.

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