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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e
delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo “Al-Qaïda” o
ai Taliban

Il Dipartimento federale dell'economia  ha adeguato alle recenti
decisioni dell'ONU l'Allegato 2 dell'ordinanza che istituisce
provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate
a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban. L'entrata in
vigore della modifica è fissata al 19 dicembre 2003.

Nell'allegato 2 sono stati aggiunti i nominativi di 46 nuove persone e
di un'organizzazione. Contemporaneamente sono stati stralciati
dall'elenco (capitolo A) i nomi di 9 membri dei Taliban poiché vi
figuravano più volte. Numerose iscrizioni sono state adattate o
completate. Nei confronti delle persone e degli enti menzionati
nell'Allegato 2 vigono un embargo sugli armamenti, il divieto di
entrare in Svizzera e di transitare sul territorio nazionale, nonché
delle sanzioni finanziarie.

Le persone o le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si
presume siano soggetti a tali sanzioni devono immediatamente
notificarli al Segretariato di Stato dell'economia (seco).

Con questa modifica la Svizzera applica le decisioni adottate di
recente dal competente Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite in
virtù della risoluzione 1267 (1999).

Attualmente, conformemente all'ordinanza summenzionata, sono bloccati
presso il seco 82 conti bancari, per un ammontare complessivo di circa
34 milioni di franchi svizzeri.

Il testo dell'ordinanza e l'Allegato 2 possono essere consultati sul
sito Internet del seco (www.seco.admin.ch > Politica economica esterna
> Sanzioni / Embarghi > Sanzioni della Svizzera).

Othmar Wyss,
 seco,
 Politica di controllo all'esportazione e sanzioni,
 tel. 031 324 09 16 oppure

 Roland Vock,
 tel. 031 324 07 61