Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Una riforma per un'organizzazione più efficiente dei trasporti pubblici

Comunicato stampa

Una riforma per un'organizzazione più efficiente dei trasporti pubblici

L'attrattiva e la qualità dei servizi del sistema ferroviario svizzero
devono essere garantite e la sua organizzazione divenire più semplice ed
efficiente. A questo scopo il Consiglio federale ha avviato la consultazione
della riforma delle ferrovie 2, i cui punti centrali sono il sistema di
finanziamento dell'infrastruttura e la regolamentazione dei servizi di
sicurezza. Non è oggetto di discussione la separazione giuridica fra
trasporti ed infrastruttura. Il Consiglio federale si impegna inoltre,
assieme ai Cantoni, a promuovere attivamente il processo di consolidamento
già in corso del settore ferroviario svizzero.  Si vuole così tener conto
della continua necessità di risparmiare ed incrementare la competitività.

L'obiettivo sovraordinato di tutte le riforme è di garantire alla Svizzera
l'attrattiva e la qualità dei servizi del sistema ferroviario aumentandone
l'efficienza e realizzando un migliore rapporto costi-benefici per i poteri
pubblici.

Nel 1999 è entrata in vigore la riforma delle ferrovie 1, i cui punti
centrali erano l'apertura del mercato nel traffico merci e l'autonomia delle
FFS. Già con la revisione della legge sulle ferrovie del 1996 erano stati
introdotti in particolare il principio dell'ordinazione di prestazioni e la
possibilità di svolgere bandi pubblici nell'ambito del traffico regionale.
Con la riforma delle ferrovie 2 il settore dell'infrastruttura dovrà essere
organizzato in modo ancora più efficiente, in modo che l'offerta possa
restare di alto livello senza gravare ulteriormente sulle finanze pubbliche.

A questo scopo il Consiglio federale ha avviato la consultazione del
progetto, che si protrarrà fino al 30 aprile 2004; il relativo messaggio
dovrebbe essere presentato al Parlamento nella seconda metà del 2004.

Rete di base e rete complementare

Punto centrale della riforma delle ferrovie 2 è il settore
dell'infrastruttura. Il sistema di finanziamento deve essere reso più
semplice ed efficiente - e senza ripercussioni sul bilancio di
Confederazione e Cantoni.

L'elemento principale è l'introduzione di convenzioni sulle prestazioni
anche per le ferrovie private, al posto degli attuali finanziamenti legati a
singoli oggetti. Lo strumento introdotto per le FFS con la riforma delle
ferrovie 1 viene così esteso anche agli altri gestori della rete.

La seconda innovazione porta una chiara ripartizione delle responsabilità
tra Confederazione e Cantoni per la rete ferroviaria, secondo criteri
funzionali. La rete ferroviaria svizzera, che comprende 5365 km, appartiene
per il 55 % alle FFS e compete quindi per il finanziamento alla
Confederazione, che si fa carico anche delle tratte BLS Thun - Spiez - Briga
e - Interlaken, della galleria del Grenchenberg e delle ferrovie portuali di
Basilea. Le tratte gestite dalle ferrovie private vengono finanziate in
comune con i Cantoni, le linee servite dai tram sono invece finanziate
unicamente dai Cantoni (e dalle Città).

Questa ripartizione è dovuta agli sviluppi storici e non corrisponde
all'effettiva importanza delle tratte per il traffico. Non tutte le tratte
delle FFS sono effettivamente di importanza nazionale. Ora la rete
ferroviaria dovrà essere ripartita, a prescindere dalle imprese ferroviarie
operanti, in una rete di base (di competenza della Confederazione) e in una
rete complementare (di competenza dei Cantoni). Alla consultazione sono
sottoposte due varianti: una rete di base ampia ed una più ridotta, con i
rispettivi effetti sulla rete complementare.

Servizio di sicurezza (polizia ferroviaria)

I trasporti pubblici non sono risparmiati dai crescenti fenomeni di
criminalità e violenza e sono interessati anche da numerosi aspetti legati
alla problematica degli stupefacenti. Gli utenti non sono più soddisfatti
della sicurezza nelle stazioni e sui treni. Inoltre sono in aumento le
aggressioni nei confronti del personale e i casi di danneggiamento e di
vandalismo.

La riforma delle ferrovie 2 prevede un ammodernamento della legislazione
sulla polizia ferroviaria, al fine di migliorare la sicurezza sui mezzi di
trasporto pubblici. La collaborazione ben collaudata tra la polizia
ferroviaria e le polizie cantonali e comunali rimarrà invariata. Le imprese
di trasporto - che ora non comprendono soltanto le ferrovie - sono tenute ad
adottare le misure necessarie al fine di proteggere per quanto possibile i
viaggiatori anche durante il viaggio da molestie o reati.

Dopo aver effettuato un'analisi dei reati che minacciano la loro rete, le
imprese devono decidersi per uno dei due servizi di sicurezza proposti:
possono ad esempio gestire un servizio autonomo di polizia con compiti
esclusivamente di sicurezza oppure ricorrere a personale viaggiante con
formazione speciale che assolve una doppia funzione.

A causa dei rischi legati all'impiego di armi da fuoco in mezzi di trasporto
pubblici, il personale della polizia ferroviaria non ne sarà dotato. Come
possibili armi in dotazione sono invece considerati i manganelli e gli spray
con gas lacrimogeno; anche i reati commessi contro il personale dei
trasporti pubblici devono essere perseguiti d'ufficio.

Continua l'integrazione delle ferrovie

La riforma delle ferrovie 2 mira inoltre a garantire l'accesso senza
discriminazioni alla rete ferroviaria e ad ottimizzare la riforma delle
ferrovie 1 (ad es. semplificando la procedura d'ordinazione nel traffico
viaggiatori regionale). Nei bandi pubblici di servizi di trasporto regionali
deve essere assicurata la tutela dei lavoratori. La Confederazione, infine,
è disposta a cancellare i debiti delle ferrovie private, analogamente al
procedimento adottato per le FFS nell'ambito della riforma delle ferrovie 1.
Ciò, però, a patto che i Cantoni vi partecipino e che le ferrovie
collaborino al consolidamento del settore ferroviario.

Il progetto è armonizzato con il diritto europeo e mira in particolare ad
applicare nel diritto svizzero gli sviluppi avvenuti nel diritto europeo
dopo la conclusione dell'accordo sui trasporti terrestri, particolarmente il
cosiddetto "pacchetto ferroviario". Un punto centrale è costituito dagli
adeguamenti di sistema volti ad assicurare l'accesso alla rete senza
discriminazioni (in particolare l'ampliamento di competenze della
commissione arbitrale).

Non sono argomenti trattati dalla riforma delle ferrovie 2 un'ulteriore
apertura del mercato e la separazione giuridica fra trasporti e
infrastruttura: le ferrovie dovranno rimanere imprese integrate, ossia
comprendenti sia l'infrastruttura sia i trasporti.

Berna, 19 dicembre 2003

      DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni

      Servizio stampa

Informazioni: Ufficio federale dei trasporti, Politica e Comunicazione,
tel.: 031 322 36 43