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Il Consiglio federale ha fissato il valore iniziale del punto tariffario TARMED per le assicurazioni federali AINF/AM/AI

Dipartimento federale
dell'interno

        Comunicato stampa

     Berna, 19 dicembre 2003

Il Consiglio federale ha fissato il valore iniziale del punto tariffario
TARMED per le assicurazioni federali AINF/AM/AI

Dato che le parti non sono riuscite ad accordarsi, il Consiglio federale ha
deciso di fissare a un franco il valore iniziale del punto tariffario TARMED
per le prestazioni mediche nel settore ospedaliero ambulatoriale a carico
dell'assicurazione infortuni obbligatoria (AINF), dell'assicurazione
militare (AM) e dell'assicurazione invalidità (AI). La decisione entrerà in
vigore il 1° gennaio 2004.
Il 20 novembre 2003, la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM) ha
chiesto al Consiglio federale di fissare a un franco il valore iniziale del
punto tariffario TARMED. Come concordato tra le assicurazioni federali e l'
associazione «H+ Gli ospedali della Svizzera», il nuovo tariffario TARMED,
che si applicherà alle prestazioni mediche nel settore ospedaliero
ambulatoriale a carico di AINF/AM/AI, sarà introdotto il 1° gennaio 2004. Le
parti non sono però riuscite a trovare un accordo sul valore iniziale del
punto tariffario, per il quale l'associazione H+ chiedeva un importo più
elevato. Dopo un nuovo rifiuto dell'assemblea generale dell'associazione H+
del punto tariffario TARMED proposto, la CTM si è rivolta al Consiglio
federale in nome delle assicurazioni federali AINF/AM/AI. Le parti hanno
stipulato un accordo sulla stabilizzazione dei costi per caso, che dovrebbe
permettere di controllare lo sviluppo dei costi dopo l'introduzione del
nuovo tariffario.

Le tariffe TARMED per le singole prestazioni mediche sono definite
applicando in larga misura i principi dell'economia aziendale. Questo
permette di paragonare i costi a livello nazionale e di migliorare così la
trasparenza e le possibilità di controllare l'economicità delle prestazioni.
TARMED sostituisce il Catalogo delle prestazioni ospedaliere in vigore.

La conclusione di convenzioni tariffali concernenti le assicurazioni sociali
federali è di competenza di assicuratori federali, stabilimenti ospedalieri
e case di cura. Il Consiglio federale interviene unicamente in caso di
disaccordo tra le parti o di grave pregiudizio, a livello regionale o
nazionale, della copertura sanitaria delle persone assicurate.

Per fissare il valore iniziale del punto tariffario TARMED, il Consiglio
federale si è basato sui dati forniti dalle parti contrattuali. Il Consiglio
federale parte dal presupposto che, una volta introdotto il nuovo
tariffario, l'accordo sulla stabilizzazione dei costi per caso permetterà di
controllare l'evoluzione dei costi e che, se necessario, il valore del punto
tariffario sarà corretto. Il Consiglio federale è comunque dell'avviso che
il valore iniziale di un franco possa essere considerato come limite
superiore.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Fritz Britt, vicedirettore

Ambito Malattia e infortunio

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

031 / 322 90 04