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Revisione delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa nella legge sulle borse - Avviata la consultazione


COMUNICATO STAMPA

Revisione delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa nella
legge sulle borse - Avviata la consultazione

19 dic 2003 (DFF) Le vigenti disposizioni relative all'assistenza
amministrativa nella legge sulle borse devono essere sottoposte a revisione.
Lo dimostra il fatto che l'assistenza amministrativa nei confronti di
singoli Stati è completamente bloccata e che le relative direttive
internazionali non possono essere rispettate. Un motivo delle difficoltà
esistenti riesiede nelle esigenze eccessive in materia di confidenzialità.
Un altro motivo è la cosiddetta procedura del cliente, che conferisce
esaustivi diritti di parte alla persona interessata dall'assistenza
amministrativa come quello di consultare gli atti e di essere sentiti. Il
disegno di revisione colma le lacune esistenti limitando il principio di
confidenzialità e abbreviando la procedura del cliente. Nel gennaio del 2004
sarà avviata la procedura di consultazione concernente il suddetto disegno
di revisione. Questo è quanto ha deciso in data odierna il Consiglio
federale.

Secondo le vigenti disposizioni nella legge federale del 24 marzo 1995 sulle
borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM, RS
954.1), la Commissione federale delle banche (CFB) può prestare assistenza
amministrativa alle autorità estere di vigilanza sulle borse e sui
commercianti di valori mobiliari se le informazioni richieste sono
utilizzate esclusivamente ai fini della vigilanza diretta sulle borse e sul
commercio di valori mobiliari (Principio di specialità; art. 38 cpv. 2 lett.
a LBVM) e se le autorità sono vincolate al segreto d'ufficio o al segreto
professionale (Principio di confidenzialità; art. 38 cpv. 2 lett. b LBVM).
Legato al principio della confidenzialità è anche il fatto che l'autorità
estera di vigilanza richiedente può trasmettere informazioni a una seconda
autorità dello stesso Paese solo previo consenso della CFB (Principio della
lunga mano). La trasmissione alle autorità penali è ammessa solo se è
possibile l'assistenza giudiziaria in materia penale e la punibilità è data
sia in Svizzera, sia nel Paese dell'autorità richiedente (doppia punibilità;
art. 38 cpv. 2 lett. c LBVM). Un'altra particolarità svizzera è la
cosiddetta procedura del cliente (art. 38 cpv. 3 LBVM), che conferisce
esaustivi diritti di parte alla persona interessata dall'assistenza
amministrativa come quello di consultare gli atti e di essere sentiti.

Le esigenze in materia di confidenzialità poste dal diritto svizzero sono in
contraddizione in particolar modo con il diritto procedurale degli USA,
secondo il quale i documenti rilevanti per la procedura sono, da un certo
momento in poi, accessibili al pubblico. Inoltre, il principio della lunga
mano ostacola l'assistenza amministrativa della CFB nei confronti degli
Stati le cui autorità di vigilanza sui mercati finanziari non possono
adempiere esse stesse i loro compiti legali, ma devono far capo ai tribunali
penali, civili o amministrativi. Infine, la procedura del cliente prolunga
notevolmente la durata della procedura.

Le esigenze svizzere in materia di confidenzialità sono eccessive e in
alcuni Stati, in particolare negli USA, bloccano completamente l'assistenza
amministrativa. A causa della prassi applicata dalla Svizzera in materia di
assistenza amministrativa, la piazza finanziaria elvetica ha la reputazione
di permettere abusi di mercato e di non offrire aiuto nel perseguimento
efficace dei reati borsistici. L'insufficiente capacità della Svizzera di
fornire assistenza amministrativa comporta inoltre il rischio, che le
autorità estere di vigilanza sulle borse impediscano alle banche e ai
commercianti di valori mobiliari svizzeri l'accesso ai loro mercati
borsistici o non forniscano più assistenza amministrativa alla CFB per
mancata reciprocità.

Il disegno di revisione si prefigge di colmare le lacune esistenti. Il
principio di confidenzialità sottostà alla riserva delle prescrizioni estere
sulla pubblicità dei procedimenti. Inoltre esso sopprime il principio della
lunga mano nell'ambito del principio di specialità. Di conseguenza, la
trasmissione di informazioni a una seconda autorità estera è ora possibile,
se questa autortià è incaricata di attuare regolamentazioni in materia di
borse, commercio di valori mobiliari e commercianti di valori mobiliari. Nel
contempo, con riserva del principio di specialità, sono soppressi anche il
divieto di ritrasmettere le informazioni alle autorità penali e la connessa
condizione della doppia punibilità. La comunicazione di informazioni non
contemplata dal principio di specialità, ad esempio per scopi fiscali, resta
pertanto vietata. Inoltre la procedura del cliente è più stringata e
accelerata, affinché sia possibile trasmettere le informazioni richieste
entro sei mesi.

Nel gennaio del 2004, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) avvierà
presso le cerchie interessate la procedura di consultazione concernente il
disegno di revisione. La relativa documentazione può essere consultata nel
sito internet del DFF o richiesta all'Ufficio federale delle costruzioni e
della logistica (UFCL), Distribuzione Pubblicazioni, 3003 Berna.

Informazioni: Barbara Schaerer, Dipartimento federale delle finanze, tel.
031 322 60 18

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch