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Berna, 09. 12. 2003. Il Consiglio federale ha posto in consultazione le modifiche delle tre ordinanze necessarie per attuare il  programma di sgravio 2003 nel settore dell'asilo. Le misure di sgravio prevedono di escludere dall'aiuto sociale i richiedenti l'asilo, la cui decisione di non entrata nel merito è passata in giudicato.

 

I richiedenti l'asilo interessati devono lasciare spontaneamente la Svizzera. Chi non rispetta tale obbligo di partenza soggiorna in Svizzera illegalmente. Per evitare che i costi siano scaricati sui Cantoni, la Confederazione versa loro un'indennità forfettaria come aiuto immediato per ogni decisione di non entrata nel merito passata in giudicato. Se una persona tenuta a partire non lascia autonomamente la Svizzera ed è fermata dalle autorità, la Confederazione versa ai Cantoni, a rimpatrio avvenuto, un'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento. I costi legati all'organizzazione della partenza continuano ad essere assunti dalla Confederazione.

 

Il dibattito sulle misure di sgravio nel settore dell'asilo si è concluso soltanto nella sessione invernale in corso. Il Consiglio federale ha ora posto in consultazione le ordinanze che permettono di attuare il programma di sgravio 2003 nel settore dell'asilo. Si tratta dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali, dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE). Quest'ultima definisce segnatamente l'ammontare e le modalità di pagamento delle indennità per l'aiuto immediato e per l'esecuzione dell'allontanamento. Inoltre disciplina il monitoraggio, ormai sancito a livello di legge. Il monitoraggio è lo strumento che consente alla Confederazione, in stretta collaborazione con i Cantoni, di verificare gli effetti prodotti dall'esclusione dal sistema di aiuto sociale del settore dell'asilo allo scopo di adeguare, se del caso, l'indennità versata ai Cantoni.

 

La procedura di consultazione durerà fino all'8 febbraio 2004 (la documentazione può essere consultata agli indirizzi www.dfgp.ch e www.asilo.admin.ch). Le ordinanze devono essere poste in vigore con la legge alla prima data possibile, verosimilmente il 1° aprile 2004.

 

Altre informazioni:

Brigitte Hauser-Süess, Media e comunicazioni UFR, tel. 031  325 93 50

Dominique Boillat, Media e comunicazione UFR, tel. 031 325 98 80